Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0281/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Quali sono le nuove scadenze per l'esenzione dell'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti compatte secondo la Direttiva UE 2022/281?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2022/281 modifica l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS) rinnovando l'esenzione per l'uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte). L'esenzione si applica ai produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che utilizzano questo tipo di lampade, in particolare nel settore dell'illuminazione speciale. La normativa distingue due categorie: le lampade progettate per emettere luce nello spettro ultravioletto, per le quali l'esenzione scade il 24 febbraio 2027, e le lampade per altri usi speciali, per le quali scade il 24 febbraio 2025. In entrambi i casi, il contenuto massimo di mercurio è fissato a 5 mg per tubo di scarica. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 settembre 2022, applicandola dal 1° ottobre 2022. Questa differenziazione delle scadenze riflette la volontà dell'UE di limitare gradualmente l'uso di sostanze pericolose, concedendo più tempo solo per le applicazioni dove non esistono ancora alternative tecnicamente praticabili.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/281 of 13 December 2021 amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for special purposes (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/47 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/281 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Con decisione 2010/571/UE ( 2 ) , la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 f) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. (5) Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) (CFL) per usi speciali per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo. (6) Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (7) Dalla valutazione delle domande di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate o la sua sostituzione con una sostanza dalle prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. (8) Le esenzioni dalla restrizione riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero avere portata e durata limitate in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle AEE; la valutazione ha inoltre concluso che, da un lato, la portata dell’esenzione dovrebbe essere limitata ad applicazioni ulteriormente specificate e, dall’altro, la durata dell’attuale ampia esenzione può essere abbreviata. (9) L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. (10) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un massimo di cinque anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, per le lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi speciali progettate per emettere luce nello spettro ultravioletto, in quanto attualmente non esistono alternative affidabili. Per tutti gli altri tipi di lampade fluorescenti compatte (CFL) che rientrano nella categoria delle lampade fluorescenti compatte per usi speciali, l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per tre anni, in modo da consentire all’industria di preparare informazioni dettagliate che giustifichino il mantenimento dell’esenzione per determinate categorie di lampade speciali, in linea con l’obiettivo della direttiva di limitare l’ambito e la durata delle esenzioni. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o ottobre 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 1 f) è sostituita dalla seguente: Esenzione Ambito e date di applicazione «1 Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): 1 f) - I Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg Scade il 24 febbraio 2027 1 f) - II Per usi speciali: 5 mg Scade il 24 febbraio 2025»

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La Direttiva 2022/281 è il riferimento normativo per l'esenzione RoHS relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti compatte, disciplinando restrizioni di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche e il recepimento negli ordinamenti nazionali. Produttori, importatori e distributori di lampade speciali devono conformarsi alle scadenze differenziate e ai limiti di concentrazione di mercurio, consultando anche il Regolamento REACH per la gestione delle sostanze chimiche.

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