Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0280/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Direttiva UE 2022/280 riguardo all'uso del mercurio nelle lampade a scarica a bassa pressione?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2022/280 modifica la normativa sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), rinnovando l'esenzione per l'uso del mercurio in specifiche lampade a scarica a bassa pressione. Il mercurio è una sostanza vietata, ma viene consentito in quantità controllate (massimo 15 mg per lampada) nelle applicazioni di disinfezione e purificazione germicida di aria, acqua e superfici, dove attualmente non esistono alternative tecnicamente praticabili. L'esenzione si applica esclusivamente alle lampade senza rivestimento di fosforo che emettono nello spettro ultravioletto, limitando così l'ambito rispetto alle precedenti autorizzazioni. La normativa riguarda i produttori di apparecchiature elettroniche, i distributori e gli importatori che commercializzano queste lampade nell'Unione europea, imponendo loro il rispetto dei limiti di concentrazione e della documentazione tecnica. L'esenzione è stata rinnovata per cinque anni (scadenza 24 febbraio 2027) sulla base di una valutazione dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di sostituti, con una scadenza intermedia di 12 mesi (24 febbraio 2023) per verificare i progressi tecnologici verso alternative al mercurio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/280 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in other low pressure discharge lamps (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/44 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/280 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Con decisione 2010/571/UE ( 2 ) la Commissione ha concesso, fra l’altro, un’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (di seguito «l’esenzione»), che ora è elencata come esenzione 4 a) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. (5) Il mercurio è utilizzato nelle lampade a scarica a bassa pressione per produrre luce ultravioletta utilizzata per la disinfezione e/o la purificazione germicida o batterica di aria, acqua e superfici. (6) Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (7) Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate o la sua sostituzione con una sostanza di prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha altresì concluso che l’ambito di applicazione attuale dell’esenzione può essere limitato alle lampade a scarica a bassa pressione che non sono rivestite di fosforo ed emettono luce nell’intervallo ultravioletto. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. (8) L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. (9) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, con una formulazione rivista che stabilisca l’ambito di applicazione limitato dell’esenzione, per un periodo massimo di cinque anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE, per l’esenzione 4 a) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 4 a) è sostituita dalla seguente: Esenzione Ambito e date di applicazione «4 a) Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg Scade il 24 febbraio 2023 4 a)-I Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada Scade il 24 febbraio 2027»

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Direttiva UE 0280/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Direttiva UE 2022/280 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle apparecchiature elettroniche e deve rispettare i vincoli sulla restrizione di sostanze pericolose (RoHS), esenzioni per mercurio, e conformità ambientale. Produttori, importatori e distributori di lampade UV germicide devono consultarla per verificare i limiti di concentrazione, le scadenze delle autorizzazioni e gli obblighi di dichiarazione tecnica secondo il regolamento REACH.

Normative correlate

Direttiva UE 1472/2026
Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno …
Direttiva UE 1194/2026
Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le m…
Direttiva UE 1021/2026
Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 1024/2026
Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 0805/2026
Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0806/2026
Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0799/2026
Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0804/2026
Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi… Provvedimento AdE 5671389 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022… Provvedimento AdE 4

Altri Direttiva UE

Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che m… 0706/2026 Direttiva (UE) 2026/500 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica la direttiva 20… 0500/2026 Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che… 0470/2026 Direttiva delegata (UE) 2026/374 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica la… 0374/2026 Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva… 0288/2026 Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica l'allegato I… 0192/2026
Vedi tutti i Direttiva UE →