Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0279/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Quali sono le nuove regole sulla presenza di mercurio nelle lampade a scarica per usi speciali secondo la Direttiva UE 2022/279?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2022/279 modifica le esenzioni relative all'uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare nelle lampade a scarica per usi speciali. La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i produttori e gli importatori di lampade che contengono mercurio. La direttiva rinuncia temporaneamente al divieto totale del mercurio in quattro categorie specifiche di lampade, riconoscendo che attualmente non esistono alternative tecnicamente praticabili. Le esenzioni hanno durate differenziate: la categoria generale scade il 24 febbraio 2025 (3 anni), mentre le lampade ad alta pressione per proiettori, per orticoltura e quelle a spettro ultravioletto scadono il 24 febbraio 2027 (5 anni). Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 settembre 2022, applicandola dal 1° ottobre 2022.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/279 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in other discharge lamps for special purposes (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/41 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/279 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Con decisione 2010/571/UE ( 2 ) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 f) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. (5) La funzione del mercurio nelle lampade a scarica per usi speciali è collegata al processo di generazione luminosa che converte l’elettricità in luce. (6) Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto diverse domande di rinnovo dell’esenzione (di seguito «domande di rinnovo»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (7) Dalla valutazione delle domande di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate dall’esenzione è tecnicamente impraticabile. Tuttavia, vista la prospettiva che la sostituzione consenta in futuro di limitare l’esenzione, è opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di soli tre anni. La valutazione ha inoltre concluso che è possibile definire ulteriormente le applicazioni che possono ottenere il rinnovo dell’esenzione secondo i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE in virtù della loro specifica funzionalità e area di applicazione, ossia le lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate nei proiettori, per l’illuminazione in orticoltura e che emettono luce nello spettro ultravioletto. Per queste applicazioni specifiche l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. (8) L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. (9) Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 (1)   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro del 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. (2)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 4 f) è sostituita dalla seguente: Esenzione Ambito e date di applicazione «4 f)-I Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato Scade il del 24 febbraio 2025 4 f)-II Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen Scade il 24 febbraio 2027 4 f)-III Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l’illuminazione in orticoltura Scade il 24 febbraio 2027 4 f)-IV Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto Scade il 24 febbraio 2027»

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La Direttiva UE 2022/279 disciplina le restrizioni sulle sostanze pericolose (RoHS) e le esenzioni per il mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE. I produttori devono conoscere le scadenze delle esenzioni per lampade a scarica, le specifiche tecniche richieste (come i 2000 ANSI lumen per i proiettori) e gli obblighi di conformità nazionale, considerando anche il Regolamento REACH per la gestione delle sostanze chimiche pericolose.

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