Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0211/2022

Direttiva (UE) 2022/211 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2022 che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali

Pubblicato: 16/02/2022 In vigore dal: 16/02/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Direttiva UE 2022/211 in materia di protezione dei dati personali nelle squadre investigative comuni?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2022/211 modifica la Decisione Quadro 2002/465/GAI sulle squadre investigative comuni, allineando il trattamento dei dati personali alle norme europee sulla protezione dei dati. In pratica, quando le squadre investigative comuni (composte da autorità di più Stati membri che collaborano per indagini penali) raccolgono e utilizzano informazioni contenenti dati personali, devono rispettare la Direttiva UE 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti. La direttiva prevede che i dati personali legalmente ottenuti possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie (come procedimenti penali successivi, procedimenti amministrativi o civili, controllo parlamentare) solo se conformi alle condizioni stabilite dalla Direttiva 2016/680, garantendo che il trattamento sia necessario, proporzionato e conforme al diritto dell'Unione o dello Stato membro. Gli Stati membri dovevano recepire questa direttiva entro l'11 marzo 2023, adottando le disposizioni legislative necessarie per garantire coerenza nella protezione dei dati personali a livello europeo.

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Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2022/211 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2022 che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali EN: Directive (EU) 2022/211 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2022 amending Council Framework Decision 2002/465/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

Testo normativo

18.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/1 DIRETTIVA (UE) 2022/211 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2022 che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la Commissione è tenuta a riesaminare gli atti giuridici adottati dall’Unione, diversi da tale direttiva, che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Il fine di tale riesame è di valutare la necessità di allineare tali atti giuridici alla direttiva e di formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell’ambito della direttiva. A seguito di tale riesame la decisione quadro 2002/465/GAI ( 3 ) è stata individuata come uno degli atti giuridici da modificare. (2) Il trattamento dei dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI comporta il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti per le finalità di cui all’articolo 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ai fini di coerenza e di un’efficace protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680. I dati personali contenuti nelle informazioni legalmente ottenute da una squadra investigativa comune dovrebbero poter essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali la squadra è stata costituita, quali i successivi procedimenti penali o i relativi procedimenti amministrativi o civili ovvero il controllo parlamentare, solo alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/680. Tale trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato solo conformemente alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680, ivi incluso che esso sia effettuato in conformità del diritto dell’Unione o dello Stato membro e che sia necessario e proporzionato alla sua finalità. (3) A norma dell’articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/465/GAI e pertanto partecipa all’adozione della presente direttiva. (4) A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 marzo 2021. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione quadro 2002/465/GAI, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI All’articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI è aggiunto il comma seguente: «Nella misura in cui le informazioni utilizzate per le finalità di cui al primo comma, lettere b), c) e d), comprendono dati personali, esse sono trattate solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , e in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della stessa. Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 marzo 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2022 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il president C. BEAUNE ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 gennaio 2022. ( 2 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 ). ( 3 ) Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ( GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

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