Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0149/2025

Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico

Pubblicato: 15/11/2024 In vigore dal: 15/11/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede la Direttiva delegata (UE) 2025/149 in materia di trasporto di merci pericolose?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2025/149 del 15 novembre 2024 aggiorna gli allegati della Direttiva 2008/68/CE per allinearli al progresso scientifico e tecnico nel settore del trasporto di merci pericolose. In pratica, la direttiva recepisce le modifiche agli accordi internazionali ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per vie navigabili interne), che vengono aggiornati ogni due anni. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025. La direttiva riguarda tutti gli Stati membri dell'UE, che devono adeguare la propria legislazione nazionale entro il 30 giugno 2025 per conformarsi alle nuove regole. In pratica, le aziende che operano nel trasporto di merci pericolose devono aggiornare le loro procedure, documentazione e certificazioni secondo i nuovi standard internazionali incorporati negli allegati modificati, sostituendo i termini "parte contraente" e "Stato contraente" con "Stato membro".

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico EN: Commission Delegated Directive (EU) 2025/149 of 15 November 2024 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council to take into account scientific and technical progress

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/149 24.1.2025 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/149 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2024 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne. (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2025 con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2025. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche La direttiva 2008/68/CE è così modificata: 1. nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente: «I.1.   ADR Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2025 fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»; 2. nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente: «II.1.   RID Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2025 fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»; 3. nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente: «III.1.   ADN I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2025, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.». Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2025/149/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Direttiva 2025/149 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne, disciplinando l'applicazione degli accordi ADR, RID e ADN. Aziende logistiche, spedizionieri e consulenti di compliance devono conoscere gli obblighi di recepimento, i termini di adeguamento normativo e le modifiche agli allegati tecnici per garantire la conformità alle nuove disposizioni in materia di sicurezza nel trasporto di sostanze pericolose.

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