Quali sono i criteri e le modalità per ottenere l'attestato di micologo secondo il Decreto Ministeriale 686/1996?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 686/1996 stabilisce le regole per il rilascio dell'attestato di micologo, figura professionale responsabile del riconoscimento e del controllo dei funghi epigei freschi e conservati. Questo regolamento si applica a livello nazionale e riguarda chiunque intenda svolgere attività di verifica e controllo qualitativo dei funghi destinati al commercio, sia in strutture pubbliche che private. Il decreto rappresenta l'attuazione dell'articolo 1 del DPR 376/1995, che aveva demandato al Ministero della Sanità l'emanazione di criteri specifici entro il 31 dicembre 1996. La normativa tutela anche coloro che già svolgevano attività di riconoscimento e controllo funghi, prevedendo norme transitorie per salvaguardare la loro posizione acquisita, escludendo però automaticamente chi fosse iscritto negli elenchi delle camere di commercio senza effettivamente esercitare tale attività.
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Riferimento normativo
DECRETO 29 novembre 1996, n. 686
Testo normativo
DECRETO n. 686/1996
# DECRETO 29 novembre 1996, n. 686
## Regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio
dell'attestato di micologo.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 , concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 , concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 gennaio 1995; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell' adunanza generale del 25 luglio 1996; Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato , in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 settembre 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 , i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente: "1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 376/1995 si veda in nota alle premesse.
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Il Decreto 686/1996 è il riferimento normativo per l'attestato di micologo, figura chiave nella disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Professionisti del settore agroalimentare e responsabili della sicurezza alimentare consultano questa normativa per comprendere i requisiti di qualificazione, le procedure di controllo funghi e le modalità di certificazione professionale nel commercio dei prodotti micologici.
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