Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 64/1991

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.

Pubblicato: 02/03/1991 In vigore dal: 19/02/1991 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto Ministeriale 64/1991 in materia di estensivizzazione della produzione agricola e quali modifiche apporta al regime precedente?

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Il Decreto Ministeriale 64/1991 adatta alla realtà nazionale italiana il regime comunitario di aiuti per l'estensivizzazione della produzione agricola, disciplinato dal Regolamento CEE 797/85 e successive modifiche. Si applica agli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti comunitari riducendo la loro produzione attraverso metodi estensivi, sia nel settore vegetale che zootecnico. Il decreto introduce una sospensione temporanea per la campagna 1990-91: sospende l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione (previsto dall'art. 4 del DM 34/1990) e la relativa disposizione del quarto comma, mantenendo in vigore il metodo quantitativo. Questa sospensione rappresenta una misura transitoria di adattamento, permettendo alle regioni e province autonome di gestire l'applicazione del regime secondo le loro specifiche situazioni territoriali, con possibilità di fissare condizioni particolari per zone dove le produzioni sono già estensive, previa comunicazione al Ministero e autorizzazione della Commissione europea.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 64

Testo normativo

DECRETO n. 64/1991 # DECRETO 19 febbraio 1991, n. 64 ## Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 , che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988 , che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 476 del 19 febbraio 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 34 dell'8 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1990, n. 48) per la campagna 1990-91 l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, nel settore vegetale e nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, è sospesa. 2. È altresì sospesa la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 4115/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 591/89 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 65 del 9 marzo 1989. - Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985 . - Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1985 . - Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986 . - Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il D.M. n. 34/1990 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990, approva il regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85. Si trascrive il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 4 di detto decreto: "1. La riduzione della produzione è realizzata dal beneficiario applicando il metodo quantitativo e/o il metodo delle tecniche di produzione, previsti dall' art. 4 del regolamento CEE n. 4115/88 ". "4. A partire dalla compagna 1990-91 le regioni e le province autonome possono fissare, in caso di particolari situazioni debitamente comprovate, condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto per le zone dove le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi. In tal caso comunicano tempestivamente al Ministero le decisioni adottate per la prevista autorizzazione della Commissione".

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