Quali imprese possono accedere ai contributi in conto interessi previsti dal Decreto Ministeriale 569/1987 per i danni delle avversità atmosferiche?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto 569/1987 concede finanziamenti agevolati in conto interessi alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e da altri eventi calamitosi specifici. I beneficiari sono imprese individuali e sociali (industriali, commerciali, alberghiere, turistiche, della pesca e dell'acquacoltura) con meno di 300 dipendenti, oltre alle imprese artigiane. L'accesso è subordinato al fatto che gli impianti, il naviglio, le attrezzature e le scorte siano ubicati in comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di gennaio 1987, oppure nel comune di Salerno o nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus in Sardegna, per i danni causati da eventi specifici (tromba d'aria di novembre 1985 e nubifragi di settembre-ottobre 1986). Il decreto opera in attuazione della legge 198/1985 e del decreto-legge 8/1987, disciplinando le procedure per l'erogazione dei contributi secondo le norme del DPR 902/1976 sul credito agevolato. Per le aziende danneggiate, questo rappresentava uno strumento di sostegno economico immediato attraverso la riduzione degli oneri finanziari sui finanziamenti necessari alla ricostruzione.
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Riferimento normativo
DECRETO 27 luglio 1987, n. 569
Testo normativo
DECRETO n. 569/1987
# DECRETO 27 luglio 1987, n. 569
## Concessione di contributi in conto interessi alle imprese
danneggiate dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987.
Il MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l' art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 , recante interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985; Visti in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 9 predetto, concernenti la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1985 concernente le procedure per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985; Visti l' art. 6, comma 9 , e l' art. 12, commi 2 , 3 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito con legge 27 marzo 1987, n. 120 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro, nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987; Ritenuta l'opportunità di determinare con unico decreto le procedure per la concessione dei contributi, con il concerto del Ministero della marina mercantile per i settori della pesca e dell'acquicoltura; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui all' art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198 , le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche, della pesca e dell'acquacoltura aventi meno di trecento dipendenti, nonchè le imprese artigiane: a) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell' art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198 , che risultino danneggiati dalle avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987; b) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nel comune di Salerno, ovvero nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna, che risultino danneggiati dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio rispettivamente nel mese di novembre 1985 e nei mesi di settembre e di ottobre 1986. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. n. 902/1976 disciplina il credito agevolato al settore industriale. - Il D.M. 23 luglio 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28 novembre 1985 . - Il testo dell' art. 12, commi 2 , 3 e 5, del D.L. n. 8/1987 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Per il testo dell' art. 9 della legge n. 198/1985 si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
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Il decreto riguarda contributi in conto interessi, credito agevolato e finanziamenti per calamità naturali, disciplinati secondo il DPR 902/1976. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'ammissibilità di imprese ai benefici per danni da avversità atmosferiche, considerando i limiti dimensionali (300 dipendenti), la tipologia di attività economica e la localizzazione geografica dei beni danneggiati.
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