Ulteriore rinvio dei termini per la riscossione, da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, del diritto annuale per l'anno 1987 a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.
Quali sono i nuovi termini per il pagamento del diritto annuale presso la Camera di Commercio di Caltanissetta per l'anno 1987?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 56/1988 dispone un ulteriore rinvio dei termini per la riscossione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Caltanissetta per l'anno 1987. Il diritto annuale è un contributo istituito dal 1982 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte nei registri delle camere di commercio, con importi differenziati in base alla forma giuridica e al capitale sociale. La Camera di Caltanissetta aveva già ottenuto una prima proroga (al 15 novembre 1987 per l'emissione dei bollettini e al 15 dicembre 1987 per il pagamento), ma a causa del protrarsi dei lavori di revisione dell'elenco dei soggetti obbligati, non era riuscita a rispettare questi termini. Il decreto stabilisce una seconda proroga: i bollettini di conto corrente postale devono essere emessi entro il 16 marzo 1988 e il pagamento deve avvenire entro il 15 aprile 1988. Per i soggetti che non ricevessero il bollettino entro il 5 aprile 1988, è previsto l'obbligo di acquisirne copia direttamente presso la Camera di Commercio.
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Riferimento normativo
DECRETO 9 febbraio 1988, n. 56
Testo normativo
DECRETO n. 56/1988
# DECRETO 9 febbraio 1988, n. 56
## Ulteriore rinvio dei termini per la riscossione, da parte
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta, del diritto annuale per l'anno
1987 a carico di tutte le ditte che svolgono attivita'
economica iscritte o annotate nel registro delle ditte
tenuto da detta camera.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 , convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435 , secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407 , con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 dello stesso con cui, per la camera di commercio di Caltanissetta, il termine per l'emissione del relativo bollettino di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati nei confronti della stessa avrebbero dovuto provvedere al pagamento del diritto annuale erano stati posticipati rispettivamente al 15 novembre 1987 ed al 15 dicembre 1987; Visto il telex n. 16460 dell'11 dicembre 1987 della camera di commercio di Caltanissetta volto ad ottenere un ulteriore rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1987 in relazione dell'asserita impossibilità di rispettare il predetto termine di emissione a causa del protrarsi dei lavori di revisione dell'elenco dei soggetti obbligati; Tenuto conto che la mancata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta ha comportato l'impossibilità del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati; Ritenuto pertanto di dover necessariamente prorogare i suddetti termini; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407 , entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono ulteriormente posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1987, rispettivamente al 16 marzo 1988 ed al 15 aprile 1988. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 aprile 1988 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 9 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi sopressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435 , è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987). Nota all'art. 1: Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407 , è il seguente: "1. Per l'anno 1987, il termine entro cui le camere di commercio debbono provvedere all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento del diritto annuale sono fissati, rispettivamente, al 1› ottobre ed al 31 ottobre. 2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono ulteriormente posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente: al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli; al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa; al 15 novembre ed al 15 dicembre, per le camere di commercio di Caltanissetta e Rieti".
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Il diritto annuale delle camere di commercio è disciplinato dall'articolo 34 del decreto-legge 786/1981 e rappresenta un contributo obbligatorio per le ditte iscritte ai registri camerali. Commercialisti e consulenti aziendali devono monitorare i termini di pagamento e le modalità di riscossione tramite bollettini postali, considerando anche le sovrattasse del 5% mensile per i ritardi, nonché le possibili proroghe ministeriali che possono interessare specifiche circoscrizioni territoriali.
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