Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 548/1987

Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1 gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Pubblicato: 07/01/1988 In vigore dal: 18/12/1987 Documento ufficiale

Qual è la riduzione della percentuale di contributo soggettivo per gli ingegneri e gli architetti stabilita dal Decreto Ministeriale 548/1987?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 548/1987 riduce la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, portandola dal 9% al 6%, con effetto dal 1° gennaio 1988. Questa riduzione si applica a tutti gli iscritti alla Cassa e rappresenta un alleggerimento del carico contributivo per i professionisti del settore tecnico. La diminuzione era già stata precedentemente attuata nel 1983, quando la percentuale era stata ridotta dal 10% al 9%, e questa ulteriore riduzione era stata richiesta dal consiglio di amministrazione della Cassa sulla base dell'equilibrio finanziario positivo dell'ente. La riduzione era legittimata dalla legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevedeva la possibilità di variare la percentuale ogni quattro anni quando ricorrevano specifiche condizioni, in particolare quando le entrate superavano le uscite del 10% o quando il fondo di garanzia raggiungeva tre annualità delle pensioni erogate. Nel 1986 si erano verificati entrambi i presupposti alternativi previsti dalla norma, giustificando così la decisione ministeriale di procedere con la riduzione.

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Riferimento normativo

DECRETO 18 dicembre 1987, n. 548

Testo normativo

DECRETO n. 548/1987 # DECRETO 18 dicembre 1987, n. 548 ## Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1 gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti. Art. 1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , che prevede la possibilità di variare ogni quattro anni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; ed in particolare la possibilità di diminuire la percentuale medesima quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate; Visto il decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1984 , con il quale la percentuale di cui all' art. 9 della legge n. 6/81 è stata diminuita dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1› gennaio 1984; Esaminata la delibera n. 1921 del 17 marzo 1987 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, ha chiesto una ulteriore diminuzione della percentuale anzidetta; Visto il bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12; Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall' art. 12, sesto comma, della legge n. 6/1981 per la diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti alla Cassa; Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dal 9 al 6 per cento della percentuale sopraindicata; Decreta: Con effetto dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all' art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, già diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, è ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 18 dicembre 1987 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOTI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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Il Decreto 548/1987 riguarda i contributi previdenziali per ingegneri e architetti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, disciplinando la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi e l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale. Professionisti e consulenti del settore tecnico consultano questa normativa per comprendere l'evoluzione dei carichi contributivi, le variazioni percentuali e i presupposti normativi per la riduzione dei contributi dovuti agli enti di previdenza professionale.

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