Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1 gennaio 1988, della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come misura della rivalutazione dell'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.
Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 547/1987 riguardo alla rivalutazione delle pensioni degli ingegneri e architetti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 547/1987 aumenta la percentuale di rivalutazione applicata ai redditi utilizzati per calcolare le pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti. In precedenza, secondo la legge 3 gennaio 1981 n. 6, veniva considerato il 75 per cento degli aumenti dell'indice ISTAT tra l'anno di produzione dei redditi e il penultimo anno prima della maturazione del diritto a pensione. Con questo decreto, a partire dal 1° gennaio 1988, questa percentuale viene elevata al 100 per cento, determinando una rivalutazione più favorevole per i pensionati. La misura riguarda specificamente i professionisti iscritti alla Cassa degli ingegneri e architetti, incidendo direttamente sull'importo delle loro prestazioni pensionistiche. La decisione è stata adottata sulla base della delibera della Cassa stessa e considerando l'andamento finanziario dell'ente previdenziale, rappresentando un miglioramento delle condizioni di trattamento pensionistico per questa categoria professionale.
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Riferimento normativo
DECRETO 27 novembre 1987, n. 547
Testo normativo
DECRETO n. 547/1987
# DECRETO 27 novembre 1987, n. 547
## Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1 gennaio 1988,
della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge
3 gennaio 1981, n. 6, come misura della rivalutazione dell'entita'
dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento
delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti.
Art. 1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , che disciplina la rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; Considerato che a norma dello stesso articolo, ai fini della suddetta rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore al diritto alla maturazione del diritto a pensione; Esaminata la delibera n. 1734 del 18 febbraio 1986 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, con la quale si chiede di aumentare la predetta percentuale dal 75 al 100 per cento; Tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa; Ritenuto opportuno disporre l'aumento predetto; Decreta: A decorrere dal 1› gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , è aumentata dal 75 al 100 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 27 novembre 1987 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Il Decreto 547/1987 disciplina la rivalutazione monetaria delle pensioni secondo l'indice ISTAT, applicandosi alla previdenza professionale degli ingegneri e architetti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere il calcolo delle medie di riferimento pensionistiche, la rivalutazione dei redditi e le modifiche ai coefficienti di adeguamento per le casse di previdenza privatizzate.
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