Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 543/1987

Approvazione della deliberazione 24 settembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1988.

Pubblicato: 05/01/1988 In vigore dal: 16/12/1987 Documento ufficiale

Quali contributi e tasse devono versare i geologi iscritti all'Ordine per l'anno 1988?

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Il Decreto Ministeriale 543/1987 approva la deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi che fissa, per l'anno 1988, l'importo del contributo annuale e delle varie tasse dovute dai professionisti iscritti. Si applica a tutti i geologi iscritti nell'albo principale e nell'elenco speciale dell'Ordine professionale. Il decreto stabilisce in concreto quattro tipologie di versamenti: il contributo annuale per il funzionamento dell'Ordine, la tassa di iscrizione all'albo, la tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, e i diritti di segreteria per la tessera di riconoscimento personale. Per i geologi e gli studi professionali, questi importi rappresentano costi fissi annuali obbligatori legati all'esercizio della professione e all'iscrizione all'Ordine di appartenenza.

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Riferimento normativo

DECRETO 16 dicembre 1987, n. 543

Testo normativo

DECRETO n. 543/1987 # DECRETO 16 dicembre 1987, n. 543 ## Approvazione della deliberazione 24 settembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1988. Art. 1 IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l' art. 9, lettera g), della legge 3 febbraio 1963, n. 112 ; Esaminata la deliberazione in data 24 settembre 1987, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi ha determinato, per l'anno 1988, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione, della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale; Decreta: È approvata la deliberazione in data 24 settembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1988, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 16 dicembre 1987 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota alle premesse: L' art. 9, lettera g), della legge n. 112/1963 (Attribuzioni del consiglio nazionale dell'Ordine), prevede che il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisca, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa d'iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

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Il decreto riguarda i contributi professionali e le tasse dovute dagli iscritti all'Ordine dei Geologi, disciplinati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112 che attribuisce al Consiglio Nazionale dell'Ordine il potere di determinare le misure entro i limiti necessari a coprire le spese di funzionamento. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi versamenti come costi deducibili nella contabilità dei professionisti geologi e nella determinazione del reddito d'esercizio della professione.

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