Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 524/1987

Norme generali per la concessione di una indennita' ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

Pubblicato: 24/12/1987 In vigore dal: 21/12/1987 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e l'importo del premio di riconversione previsto dal Decreto Ministeriale 524/1987 per i produttori lattieri che abbandonano definitivamente la produzione?

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Il Decreto Ministeriale 524/1987 disciplina un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera, attuando le normative comunitarie CEE 857/84 e 775/87. Si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, che allevano vacche da latte e decidono di abbandonare completamente questa attività per l'intero periodo di validità del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia. Il decreto prevede il riconoscimento di un premio di riconversione economica per incentivare questa scelta strategica di ristrutturazione del settore. Il beneficio consiste in un indennizzo monetario commisurato al numero di capi bovini da latte eliminati dall'azienda. Per accedere al premio, il produttore deve impegnarsi all'abbattimento integrale di tutti i soggetti femminili da latte presenti in azienda, garantendo così l'effettiva e permanente cessazione dell'attività. L'importo principale è fissato in L. 1.300.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta, con una riduzione del 50% per vitelle di età non inferiore ai sei mesi e per manzette e manze, riflettendo il valore economico differenziato dei diversi capi.

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Riferimento normativo

DECRETO 21 dicembre 1987, n. 524

Testo normativo

DECRETO n. 524/1987 # DECRETO 21 dicembre 1987, n. 524 ## Norme generali per la concessione di una indennita' ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all' art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettera a), del sopracitato regolamento n. 857/84 che prevede la concessione, da parte degli Stati membri, di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera; Visto il regolamento CEE n. 775/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 e in particolare all'art. 3 che autorizza l'Italia ad applicare un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera ai sensi del regolamento CEE n. 857/84 mediante la concessione di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera; Visto il regolamento CEE n. 1070/87 della commissione che reca modalità di applicazione del regolamento CEE n. 775/87 e in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985 con il quale è stato disposto il censimento della produzione lattiera; Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della sopracitata legge e concernente la concessione per il 1988 di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera; Sentite le valutazioni formulate dalla commissione di settore di cui all' art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 , nella riunione del 5 novembre 1987; Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 9 dicembre 1987; Ravvisata pertanto l'urgenza di provvedere in materia; Decreta: Art. 1 I produttori agricoli, singoli od associati, che allevano nell'azienda vacche da latte e che nel quadro della realizzazione della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, si impegnano ad abbandonare, per l'intero periodo di validità del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia definito dal regolamento CEE n. 857/84 e successive integrazioni e per l'intero patrimonio bovino da latte presente in azienda, tale produzione, possono beneficiare di un premio di riconversione pari a L. 1.300.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta. La concessione del premio è subordinata alla integrale eliminazione dei soggetti femminili di cui al precedente comma, allevati in azienda. Il premio di cui sopra è ridotto del 50% per le vitelle di età non inferiore ai sei mesi, per manzette e manze.

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Il Decreto 524/1987 rappresenta lo strumento normativo per la gestione dei premi di riconversione nel settore lattiero-caseario, disciplinando indennità ai produttori, cessazione volontaria della produzione e ristrutturazione aziendale. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare implicazioni fiscali dei premi, deducibilità delle perdite da abbattimento bestiame, variazioni di patrimonio aziendale e adempimenti amministrativi presso l'AIMA per l'accesso ai benefici comunitari.

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