Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 519/1996

Regolamento recante modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi.

Pubblicato: 05/10/1996 In vigore dal: 30/07/1996 Documento ufficiale

Quali sono i compensi minimi orari stabiliti dal Decreto Ministeriale 519/1996 per le prestazioni professionali dei geologi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 519/1996 aggiorna la tariffa professionale dei geologi, stabilendo i compensi minimi a vacazione (cioè calcolati su base oraria) per le diverse categorie di professionisti. La norma si applica a tutti i geologi iscritti all'albo che svolgono prestazioni professionali in Italia e riguarda sia il professionista incaricato che gli aiuti che lo supportano. In pratica, il decreto fissa tre livelli di compenso: 110.000 lire per ogni ora o frazione di ora per il geologo professionista incaricato, 73.500 lire per gli aiuti iscritti all'albo, e 55.000 lire per gli altri aiuti di concetto. Aspetto rilevante è che questi sono compensi minimi: il decreto prevede che non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per lavori in sede e più di 12 ore sulle 24 per lavori sul terreno, salvo prestazioni effettivamente maggiori, e consente aumenti fino al 50% per operazioni in condizioni di particolare disagio.

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Riferimento normativo

DECRETO 30 luglio 1996, n. 519

Testo normativo

DECRETO n. 519/1996 # DECRETO 30 luglio 1996, n. 519 ## Regolamento recante modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 17 della legge 25 luglio 1966, n 616 , che dispone che il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce la tariffa degli onorari e delle indennità, nonchè i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi; Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1991, n. 456 , di adeguamento della tariffa per le prestazioni professiona1i dei geologi; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data 7 aprile 1994 e 12 aprile 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13 del capo II del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971 , modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456 , sono fissati nella misura di: a) L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato; b) L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto all'albo; c) L. 55.000 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto di concetto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971 ) fissa la tariffa professionale dei geologi. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 13. - Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora. Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno. Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di L. 73.500 l'ora per ogni iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%".

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Il DM 519/1996 è il riferimento normativo per la tariffa professionale dei geologi, disciplinando onorari minimi, compensi a vacazione e criteri di rimborso spese secondo quanto previsto dalla legge 616/1966. Studi professionali e geologi consultano questo decreto per determinare i corretti compensi professionali, le indennità dovute e l'applicazione dei criteri di maggiorazione per lavori in condizioni disagiate.

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