Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione.
Quali sono le funzioni attribuite alle regioni dal Decreto Ministeriale 482/1996 in materia di classificazione commerciale delle carcasse di bovini?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 482/1996 attribuisce alle regioni italiane le funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti con bollo CEE. La normativa si applica agli stabilimenti di macellazione che operano secondo la direttiva 64/433/CEE e deve garantire il rispetto dei regolamenti comunitari CEE n. 1186/90 e n. 344/91, che estendono l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. In pratica, le regioni devono effettuare controlli presso gli stabilimenti di macellazione almeno due volte per trimestre, verificando che la classificazione commerciale sia eseguita secondo le prescrizioni del regolamento CEE n. 1208/81. Questo decentramento delle competenze dal livello statale a quello regionale consente un controllo più efficace e capillare sul territorio, garantendo l'applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di classificazione e commercializzazione delle carni bovine.
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Riferimento normativo
DECRETO 6 maggio 1996, n. 482
Testo normativo
DECRETO n. 482/1996
# DECRETO 6 maggio 1996, n. 482
## Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di
controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle
carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti
riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del
Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione.
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione , e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio ; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 , relativa al "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione; Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali; Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE , e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 29 dicembre 1990, n. 4281 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1990". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione). - 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n, 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell' art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si applicano il secondo e terzo periodo dell' art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 . 2. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze è autorizzato ad apporre agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
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Il Decreto Ministeriale 482/1996 è il riferimento normativo per le competenze regionali in materia di controllo sulla classificazione commerciale delle carcasse bovine, regolamenti comunitari CEE 1186/90 e 344/91, e direttiva 64/433/CEE. Gli operatori del settore zootecnico e della macellazione devono conoscere gli obblighi di classificazione, le modalità di controllo regionale e la tabella comunitaria di classificazione per garantire la conformità alle normative sulla commercializzazione delle carni.
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