Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 47/1990

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonche' sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea.

Pubblicato: 14/03/1990 In vigore dal: 15/02/1990 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto Ministeriale 47/1990 al sistema dei controlli sanitari sugli animali e prodotti provenienti dalla Comunità Economica Europea?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 47/1990 modifica il precedente decreto 454/1988 per semplificare i flussi importativi di animali vivi e prodotti di origine animale dai Paesi della CEE. La principale modifica riguarda l'estensione del periodo di riferimento per il calcolo delle percentuali di controllo: da "giornata" a "settimana", rendendo meno stringenti i controlli sanitari quotidiani. Questo cambiamento si applica sia agli animali vivi che ai prodotti commestibili e non commestibili di origine animale, nonché agli avanzi animali, dove il controllo minimo rimane al 10% delle partite. Il decreto mantiene comunque la possibilità per il veterinario di confine di elevare le percentuali di controllo in caso di sospetti o per ragioni cautelari a tutela della sanità pubblica e animale, garantendo flessibilità nelle decisioni sanitarie. La norma introduce anche criteri di imparzialità nel campionamento, prevedendo che i controlli a sondaggio interessino ragionevolmente tutti gli importatori e coprano nel tempo tutti i Paesi, le circoscrizioni amministrative e gli stabilimenti di provenienza.

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Riferimento normativo

DECRETO 15 febbraio 1990, n. 47

Testo normativo

DECRETO n. 47/1990 # DECRETO 15 febbraio 1990, n. 47 ## Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonche' sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988 , relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonchè sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea; Ritenuto opportuno modificare ed integrare alcune modalità del suddetto decreto per agevolare i flussi importativi, in relazione alle esigenze delle vigenti strutture sanitarie; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 31 gennaio 1990; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato alle premesse, alle lettere a) e b) la parola "giornata" è sostituita dalla parola "settimana". 2. Il comma 4 dello stesso art. 3 è sostituito dal seguente: "Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il nuovo testo dell' art. 4 del D.M. n. 454/1988 si veda l'art. 2 del presente decreto. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell' art. 3 del D.M. n. 454/1988 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3. - La percentuale delle partite da sottoporre al controllo sanitario, per le provenienze dai Paesi della Comunità economica europea, dev'essere: a) per gli animali vivi di cui al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana. Il controllo sanitario deve essere effettuato comunque sulle partite per le quali sia richiesto al confine lo smistamento degli animali per destinazioni diverse; b) per i prodotti commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana; c) per i prodotti non commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana; d) per gli avanzi di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana. Il veterinario di confine deve operare affichè, in linea di massima, il controllo sanitario a sondaggio venga attuato, in base all'esperienza ed ai flussi importativi, ragionevolmente sulle parite appartenenti a tutti gli importatori che abitualmente operano sulla stessa dogana, al fine di non porre in essere provvedimenti non ispirati a criteri di imparzialità e quindi aventi carattere discriminatorio. Il sondaggio deve comunque essere effettuato in modo tale che, in un determinato arco di tempo fissato sulla base delle caratteristiche e dei ritmi del traffico, il controllo sanitario interessi tutti i Paesi e per ciascun Paese: a) tutte le circoscrizioni amministrative (distretti, dipartimenti, province, contee, ecc.) di provenienza degli animali; b) tutti gli stabilimenti di produzione o depositi di provenienza dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali è prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanità; c) tutti i destinatari dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali non è prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanità. Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità. Il controllo sanitario delle partite scelte nell'attuazione del controllo a sondaggio può essere effettuato, a giudizio del veterinario di confine, sull'intera partita o su parte di essa. Tale controllo può essere eseguito al confine o affidato dal veterinario di confine al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione si trova la località di destinazione".

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