Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con piu' amministrazioni dello Stato, universita', enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili.
Qual è l'oggetto del Decreto Ministeriale 454/1995 e quali soggetti coinvolge nella formazione degli accordi di programma per la ricerca?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 454/1995 è un regolamento che disciplina le procedure per la stipulazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Si applica alle iniziative di ricerca di interesse comune che coinvolgono più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati e altri soggetti interessati. Il decreto stabilisce le modalità operative, amministrative e contabili per la formazione e l'attuazione di questi accordi, permettendo anche deroghe alle norme ordinarie dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. In pratica, fornisce il quadro normativo entro cui il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica può coordinare progetti di ricerca plurisoggettivi, definendo obiettivi, tempi di attuazione, reperimento e modalità di finanziamento delle risorse.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 giugno 1995, n. 454
Testo normativo
DECRETO n. 454/1995
# DECRETO 28 giugno 1995, n. 454
## Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli
accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di
comune interesse con piu' amministrazioni dello Stato, universita',
enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro
applicazione e strumenti amministrativi e contabili.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a più amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonchè la promozione della coordinata attuazione; Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonchè agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell' art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato art. 3, la loro applicazione, nonchè gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 168/1989 è il seguente: "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro: a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale; b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3. 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finaziarie e le modalità di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonchè gli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 3 della legge n. 168/1989 si veda in nota alle premesse.
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Il DM 454/1995 è il riferimento normativo per chi opera negli accordi di programma per la ricerca, negli accordi interamministrativi tra enti pubblici e università, e nella gestione contabile di progetti di ricerca coordinati. Professionisti che seguono progetti di ricerca consortili, enti pubblici e università consultano questo decreto per comprendere le procedure di stipulazione, gli strumenti amministrativi e le modalità di finanziamento, nonché le possibili deroghe alle norme contabili ordinarie.
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