Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Quali sono i requisiti e le condizioni per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada secondo il Decreto Ministeriale 448/1991?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 448/1991 attua in Italia le direttive europee che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, sia nel settore nazionale che internazionale. La normativa si applica a qualsiasi impresa (persona fisica, giuridica o azienda pubblica) che effettui trasporto di persone mediante autoveicoli costruiti e attrezzati per trasportare più di nove persone, incluso l'autista, offrendo il servizio al pubblico o a categorie specifiche di utenti dietro compenso.
Il decreto stabilisce che le persone fisiche e le imprese, sia italiane che provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, devono possedere requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti per operare sul territorio nazionale. Questi requisiti devono essere comprovati mediante documentazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di provenienza.
La normativa rappresenta un importante strumento di armonizzazione europea, garantendo parità di trattamento tra operatori italiani e comunitari nel settore dei trasporti su strada. Il decreto rimanda a successivi decreti ministeriali per l'identificazione delle autorità e organismi designati dagli Stati membri per il rilascio della documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Per i professionisti del settore, questa normativa è fondamentale per comprendere le condizioni di accesso al mercato, i criteri di valutazione dell'idoneità professionale e le modalità di riconoscimento reciproco delle qualifiche tra Stati europei.
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Riferimento normativo
DECRETO 20 dicembre 1991, n. 448
Testo normativo
DECRETO n. 448/1991
# DECRETO 20 dicembre 1991, n. 448
## Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva
del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74 ; Visto l' art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il presente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per: a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonchè qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per le direttive n. 438/89 e n. 562/74 si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 562/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974. - La direttiva CEE n. 438/89 di modifica della direttiva CEE n. 562/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale. - Il testo dell' art. 14 della legge n. 428/1990 , recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", è il seguente: "Art. 14 (Autotrasportatori). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 74/562/CEE , modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE , relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee. 3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DM 448/1991 è il riferimento normativo per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, disciplinando requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, nonché il riconoscimento reciproco delle qualifiche tra Stati membri dell'Unione Europea. Consulenti aziendali e operatori del settore trasporti lo consultano per comprendere le condizioni di esercizio dell'attività, le autorizzazioni necessarie e le modalità di conformità alle direttive comunitarie n. 562/74 e n. 438/89.
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