Regolamento concernente le modalita' di redazione della relazione
sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della
pena.
Chi redige la relazione sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento e quali sono le modalità previste dal Decreto 448/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 448/1990 disciplina le modalità di redazione della relazione che verifica l'andamento del trattamento dei soggetti tossicodipendenti quando beneficiano di una sospensione del procedimento penale o della sospensione dell'esecuzione della pena. La relazione è redatta dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il quale raccoglie e valuta i dati presso le strutture dove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento. Questa relazione viene trasmessa su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha disposto la sospensione e deve contenere informazioni sull'andamento del programma terapeutico, sul comportamento del soggetto e sui risultati conseguiti, in particolare la cessazione dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Il decreto rappresenta l'attuazione dell'articolo 98 della legge 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti), come modificato dalla legge 162/1990, ed è stato adottato di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero di Grazia e Giustizia per garantire un coordinamento tra le strutture sanitarie e l'autorità giudiziaria nel monitoraggio dei programmi di disintossicazione.
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Riferimento normativo
DECRETO 29 dicembre 1990, n. 448
Testo normativo
DECRETO n. 448/1990
# DECRETO 29 dicembre 1990, n. 448
## Regolamento concernente le modalita' di redazione della relazione
sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della
pena.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 , e in particolare, l'art. 98, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano definite le modalità di redazione della relazione per la verifica del trattamento dei soggetti tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della citata legge; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/186 del 17 dicembre 1990); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162 , è redatta a cura del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. Note alle premesse: - La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si trascrive il testo del relativo art. 98, così come sostituito dall' art. 29 della legge n. 162/1990 : "Art. 98 (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dall'unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162 , è quella di cui all'articolo di legge riportato nelle note alle premesse.
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Il Decreto 448/1990 è il riferimento normativo per la verifica del trattamento tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento e sospensione dell'esecuzione della pena, disciplinando le modalità di redazione della relazione da parte dell'unità sanitaria locale. Magistrati, operatori sanitari e coordinatori delle strutture di cura lo consultano per comprendere gli obblighi di monitoraggio, la valutazione dei risultati terapeutici e la comunicazione tra autorità giudiziaria e sistema sanitario in materia di tossicodipendenza e riabilitazione.
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