Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 44/2007

Regolamento recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Pubblicato: 06/04/2007 In vigore dal: 02/03/2007 Documento ufficiale

Quali sono gli strumenti finanziari derivati riconosciuti dal Decreto Ministeriale 44/2007 e quale è la sua finalità normativa?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 44/2007 estende la categoria degli strumenti finanziari derivati per includere esplicitamente i contratti e gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito (credit derivatives). Questa norma si applica a banche e intermediari finanziari che operano nei mercati finanziari nazionali e internazionali, allineando la normativa italiana alla Direttiva 2004/39/CE dell'Unione Europea. La finalità principale è rimuovere i limiti operativi che penalizzavano gli intermediari italiani, permettendo loro di operare con le stesse tecniche finanziarie già diffuse nei mercati internazionali. Il decreto riconosce la crescente importanza delle tecniche di trasferimento del rischio di credito e la loro analogia funzionale con gli strumenti derivati tradizionali. L'inclusione di questi prodotti negli strumenti finanziari derivati comporta l'applicazione della disciplina fallimentare prevista dall'articolo 76 della legge fallimentare, garantendo una regolamentazione coerente e trasparente. La norma è stata adottata sentite la Banca d'Italia e la Consob, assicurando il coordinamento tra le autorità di vigilanza competenti.

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Riferimento normativo

DECRETO 2 marzo 2007, n. 44

Testo normativo

DECRETO n. 44/2007 # DECRETO 2 marzo 2007, n. 44 ## Regolamento recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «testo unico»); Visto l'art. 1, comma 3, del testo unico che individua gli strumenti finanziari derivati; Visto l'art. 18, comma 5, lettera a), del testo unico, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nuove categorie di strumenti finanziari al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme comunitarie; Visto l'art. 203 del testo unico, che stabilisce che l' art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto; Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede, espressamente, nell'elenco degli strumenti finanziari, gli «strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito»; Considerata la crescente diffusione nei mercati internazionali e nazionali di tecniche finanziarie di trasferimento del rischio di credito (c.d. «derivati di credito»); Considerati i profili di analogia funzionale tra gli strumenti derivati finanziari e gli strumenti derivati di credito; Ravvisata l'opportunità di includere i prodotti finanziari creati attraverso l'utilizzo delle menzionate tecniche nell'ambito degli strumenti finanziari derivati, al fine di rimuovere limiti operativi che penalizzano le banche e gli intermediari finanziari nazionali; Sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a) del testo unico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono strumenti finanziari derivati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i contratti e gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 marzo 1998 . - Il comma 5 dell'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recita: «5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob: a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente art., nel rispetto delle disposizioni comunitarie.». - L' art. 203 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recita: «1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del testo unico bancario, e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo testo unico bancario, l' art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente art. sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 2. Per l'applicazione dell' art. 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1 può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.». - La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 145 del 30 aprile 2004.

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