Qual è la funzione del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit istituito dal Decreto Ministeriale 413/1995?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 413/1995 istituisce presso il Ministero dell'Ambiente il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, un organismo competente designato dall'Italia per attuare due regolamenti comunitari europei. Il Comitato opera su due fronti: da un lato gestisce il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel) ai prodotti che rispettano standard ambientali elevati; dall'altro supervisiona l'adesione volontaria delle imprese industriali al sistema comunitario di ecogestione e audit (Ecoaudit).
In pratica, il Comitato è responsabile dei procedimenti di assegnazione dell'Ecolabel alle aziende che lo richiedono, verificando il rispetto dei criteri ecologici stabiliti a livello europeo, e gestisce l'iscrizione volontaria delle imprese ai sistemi di gestione ambientale certificati. Le aziende che desiderano ottenere il marchio ecologico o aderire ai sistemi di ecoaudit devono rivolgersi a questo organismo per avviare i procedimenti amministrativi necessari.
Per le imprese e i commercialisti, questo decreto è rilevante perché disciplina i criteri e le procedure attraverso cui un'azienda può certificare la propria sostenibilità ambientale a livello comunitario, aspetto sempre più importante per la competitività commerciale e la conformità normativa. Il Comitato rappresenta il punto di riferimento nazionale per tutte le questioni relative alla certificazione ecologica dei prodotti e alla gestione ambientale certificata.
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Riferimento normativo
DECRETO 2 agosto 1995, n. 413
Testo normativo
DECRETO n. 413/1995
# DECRETO 2 agosto 1995, n. 413
## Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del
Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO Visto l' art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell'ambiente; ((Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 ,)) concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica; Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso; Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216 , convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294 , concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel"; Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 , concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit; Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso; Visto l' art. 01, comma 1, lettera f) , e l' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61 , recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)". Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70 , concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale"; Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonchè agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE Art. 1 Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall' art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992 , concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel". 3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall' art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993 , concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit". 4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio , dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.
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Il Decreto 413/1995 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della certificazione ambientale, marchio Ecolabel, sistema di ecogestione e audit (Ecoaudit), e conformità ai regolamenti CEE 880/92 e 1836/93. Aziende manifatturiere, consulenti ambientali e responsabili della sostenibilità lo consultano per comprendere i procedimenti di certificazione ecologica, i criteri di qualità ambientale e l'adesione volontaria ai sistemi di gestione ambientale comunitari.
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