Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 372/1988

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalita' per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

Pubblicato: 29/08/1988 In vigore dal: 25/06/1988 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DM 372/1988 ai criteri per la concessione dei contributi alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 372/1988 modifica il precedente DM 222/1988 per adeguare i criteri di concessione dei contributi alle specifiche esigenze delle imprese edili e agricole del Mezzogiorno. Le modifiche riguardano principalmente tre aspetti: l'ampliamento dei settori beneficiari (includendo esplicitamente le costruzioni e gli impianti per l'edilizia), l'iscrizione alle camere di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati per le imprese agricole, e la documentazione richiesta per la domanda. Per le imprese agricole, il decreto prevede certificati catastali o contratti di affitto al posto dei tradizionali certificati di vigenza del tribunale, riconoscendo così la diversa natura di queste attività. Le aziende devono dimostrare di essere iscritte da almeno un anno alle camere di commercio competenti e di non avere collegamenti finanziari con i fornitori dei servizi, garantendo così la trasparenza dell'operazione e l'effettiva indipendenza economica.

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Riferimento normativo

DECRETO 25 giugno 1988, n. 372

Testo normativo

DECRETO n. 372/1988 # DECRETO 25 giugno 1988, n. 372 ## Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalita' per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali. IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1› marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988 , con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità; Attesa la necessità di adeguare le disposizioni di cui al citato decreto alla particolare natura ed attività delle imprese edili ed agricole, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla relativa normativa; Decreta: Art. 1 Articolo unico Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 marzo 1988 citato nelle premesse è sostituito dal seguente: "Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia". L'ultimo comma dello stesso art. 1 del citato decreto è sostituito dal seguente: "I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda". I punti numeri 5), 6), 7) e 8) dell'ultimo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati; 6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante dalla posizione fiscale; 8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;". Il punto n. 3 della lettera F) dell'allegato relativo allo schema di modulo di domanda è sostituito dal seguente: "3) non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 25 giugno 1988 Il Ministro: GASPARI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _________________ NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". Note all'articolo unico: - Il testo dell' art. 1 del D.M. n. 222/1988 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. (Soggetti beneficiari). - Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1› marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonchè alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori. Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia. Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300. Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi. Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti. Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda. Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati. I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda". La delibera CIPI 16 luglio 1986, richiamata nell'articolo soprariportato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986 . - Il testo dell'art. 3 del medesimo decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3 (Presentazione della domanda). - La richiesta di con tributo viene presentata dall'impresa con domanda all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo, è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopraindicati nel termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture e, in caso di pagamenti effettuati in più soluzioni, dalla data della fattura relativa al saldo, alla quale devono essere allegate le fatture parziali emesse in precedenza. Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) sintetica relazione in cui vengono esplicitati la corrispondenza del servizio richiesto ai fabbisogni derivanti dalle politiche di sviluppo dell'impresa; i contenuti del servizio acquistato; l'articolazione dettagliata delle spese sostenute con l'indicazione dei parametri unitari di costo utilizzati, nonchè i risultati conseguiti attraverso il servizio; 2) le fatture debitamente quietanzate dei servizi ricevuti; 3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa impresa sono localizzati nel Mezzogiorno; 4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali; 5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati; 6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante dalla posizione fiscale; 8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo; 9) copia, autenticata dal competente ufficio tributario, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata; 10) dichiarazione del legale rappresentante, nella forma sostitutiva di notorietà, attestante la non esistenza di rilevanti legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi; 11) dichiarazione dell'impresa che fornisce i servizi per i quali si chiede il contributo, di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali servizi non sono stati oggetto di contributo all'atto del predetto acquisto". - Il testo dell'allegato allo stesso decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

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