Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.
Qual è lo scopo del Decreto Ministeriale 35/1990 e a quali soggetti si applica il regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 35/1990 adatta alla realtà nazionale le disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento CEE 797/85, disciplinando il regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione. Si tratta di un intervento di politica agricola comunitaria volto a incentivare gli agricoltori a mettere a riposo i terreni seminativi, al fine di migliorare l'efficienza delle strutture agricole e regolare l'offerta produttiva. L'attuazione del regime coinvolge il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Tesoro, le regioni a statuto ordinario e speciale, la provincia autonoma di Bolzano e l'AIMA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). La provincia autonoma di Trento è invece esentata dall'applicazione di questo regime. Il decreto sostituisce il precedente DM 34/1989 e tiene conto dell'esperienza acquisita nella prima campagna di applicazione, incorporando anche i chiarimenti derivanti dalle modifiche normative comunitarie intervenute nel frattempo (Regolamenti CEE 1094/88 e 1609/89).
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Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 35
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 35/1990
# DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 35
## Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta'
nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla
produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'
europee n. 797/85.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 ed il regolamento del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989 che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonchè gli aiuti all'imboschimento; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988 , che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che in applicazione delle disposizioni dell' art. 1, lettera b) del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 le modalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento; Visto il proprio decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 e considerata la necessità di sostituirlo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1989-90 per tener conto dell'esperienza acquisita durante la prima campagna di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche, nonchè dei chiarimenti relativi alla normativa comunitaria; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 640 del 23 ottobre 1989; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Finalità generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione. 2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA. 3. La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 decembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 1609/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 165 del 15 giugno 1989. - Il regolamento CEE n. 1272/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985 . - Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985. - Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986 . - Il D.M. 16 gennaio 1989 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DM 35/1990 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agricolo in materia di ritiro di seminativi dalla produzione, aiuti comunitari PAC e interventi di estensivizzazione. Consulenti agricoli e amministrazioni regionali lo consultano per comprendere le modalità di erogazione degli aiuti, i criteri di delimitazione delle zone ammissibili secondo il Regolamento CEE 1273/88, e le responsabilità dell'AIMA come organismo d'intervento per la rendicontazione finanziaria.
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