Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunita' europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione.
Qual è lo scopo del Decreto Ministeriale 34/1989 e a chi spetta l'attuazione del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 34/1989 implementa a livello nazionale le disposizioni europee contenute nel regolamento CEE n. 1094/88, specificamente il regime di aiuti destinato a incentivare il ritiro volontario di seminativi dalla produzione agricola. L'intervento si applica alle aziende agricole che decidono di mettere a riposo i propri terreni seminativi, contribuendo così agli obiettivi comunitari di riduzione della produzione eccedentaria. L'attuazione del programma è affidata alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che operano secondo i criteri stabiliti dalla Commissione CEE. Le regioni hanno inoltre il compito di individuare le zone geografiche che possono essere esentate dal regime di ritiro, sulla base dei criteri fissati dal regolamento CEE n. 1273/88, permettendo così una gestione territorialmente differenziata dell'intervento.
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Riferimento normativo
DECRETO 16 gennaio 1989, n. 34
Testo normativo
DECRETO n. 34/1989
# DECRETO 16 gennaio 1989, n. 34
## Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio
delle Comunita' europee, limitatamente al regime di aiuti per il
ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del
regolamento CEE n. 1272/88 della commissione.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che ha modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione nonchè l'estensivizzazione e la riconversione della produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1273/8z8 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e il decreto ministeriale 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge del 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune sin dalla campagna 1988-89, ferma restando la competenza in materia delle regioni e delle province autonome; Udito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1989; Decreta: Art. 1 Finalità generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1988, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all' art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 . 2. L'intervento è attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 individuano le zone per le quali l'Italia può essere autorizzata dalla commissione all'esenzione dal regime di ritiro di seminativi dalla produzione.
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Il Decreto Ministeriale 34/1989 è il riferimento normativo per chi opera nel settore degli aiuti comunitari agricoli, in particolare per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione produttiva. Consulenti agricoli e amministrazioni regionali lo consultano per comprendere le modalità di accesso agli aiuti CEE, le zone esentate dal regime di messa a riposo e le sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 701/1986 in materia di frodi su contributi comunitari.
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