Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 326/1996

Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.

Pubblicato: 21/06/1996 In vigore dal: 25/03/1996 Documento ufficiale

Quali sono le prescrizioni tecniche che il Decreto Ministeriale 326/1996 impone per proteggere gli occupanti degli autocarri dallo spostamento del carico?

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Il Decreto Ministeriale 326/1996 stabilisce i requisiti tecnici obbligatori che gli autocarri devono rispettare per garantire la sicurezza degli occupanti durante il trasporto di merci. La normativa si applica a tutti gli autocarri, ovvero i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle stesse, come definiti dal Codice della Strada. La prescrizione principale riguarda l'obbligo di dotare gli autocarri di una cabina di guida separata e fisicamente distinta dal vano destinato alla merce, in modo da proteggere il conducente e i passeggeri da eventuali spostamenti o cadute del carico durante la marcia. Nel caso di autocarri con carrozzeria chiusa o furgoni, anche se derivati da veicoli originariamente destinati ad altri usi, deve essere realizzata una separazione solida e inamovibile tra il vano di guida e il vano merce, fissata direttamente alla carrozzeria del veicolo. Le specifiche tecniche minime di questa separazione variano in relazione alla massa complessiva a pieno carico del veicolo e sono definite secondo le procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare.

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Riferimento normativo

DECRETO 25 marzo 1996, n. 326

Testo normativo

DECRETO n. 326/1996 # DECRETO 25 marzo 1996, n. 326 ## Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada " come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare; Visto l' art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada " che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto "D", lettera g), dell'appendice citata: "Protezione contro lo spostamento del carico"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Prescrizioni generali 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. 2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. 3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), sono gli autocarri, vale a dire i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

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Il Decreto Ministeriale 326/1996 è il riferimento normativo per la protezione degli occupanti di autocarri contro lo spostamento del carico, disciplinando i requisiti costruttivi e di equipaggiamento dei veicoli commerciali. Aziende di trasporto, costruttori di autocarri e responsabili della sicurezza aziendale devono consultare questa normativa per garantire la conformità tecnica dei veicoli, l'omologazione e l'approvazione secondo le procedure previste dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti di esecuzione.

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