Quali sono le attività che le autoscuole possono svolgere secondo il Decreto Ministeriale 317/1995?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 317/1995 regola l'esercizio dell'attività delle autoscuole in Italia, stabilendo che queste possono svolgere non solo l'insegnamento alla guida, ma anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e il rilascio delle patenti di guida. Questo include le certificazioni correlate e tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle patenti, come previsto dalla legge 264/1991. La normativa si applica a tutte le autoscuole che operano sul territorio nazionale e rappresenta il quadro disciplinare per la loro vigilanza e il controllo delle modalità di svolgimento degli esami. Per i gestori di autoscuole, il decreto definisce i compiti operativi e i requisiti necessari per l'esercizio legittimo dell'attività, oltre a stabilire i criteri attraverso cui le autorità competenti possono controllare il rispetto della normativa. È importante notare che diversi commi del decreto sono stati successivamente abrogati da normative più recenti (tra il 1997 e il 2007), per cui la versione vigente presenta una struttura parzialmente modificata rispetto al testo originario.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 maggio 1995, n. 317
Testo normativo
DECRETO n. 317/1995
# DECRETO 17 maggio 1995, n. 317
## Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l' art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada "; Visto l' art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada "; Visto l' art. 123, comma 3 , comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada "; Visto l' art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada "; Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 ; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995 ; Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonchè le modalità di svolgimento degli esami; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Attività ((. . . )) delle autoscuole 1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada , anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti ((e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale)) , comprese le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6 , 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 . 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 . 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 .
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Il Decreto 317/1995 disciplina le autoscuole, l'insegnamento alla guida, il rilascio delle patenti di guida e le certificazioni di idoneità alla guida. Gestori di autoscuole e consulenti del settore trasporti lo consultano per comprendere i requisiti operativi, gli obblighi amministrativi e le modalità di svolgimento degli esami di guida secondo la normativa italiana.
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