Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 312/1996

Regolamento per l'applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, riguardante il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

Pubblicato: 12/06/1996 In vigore dal: 16/02/1996 Documento ufficiale

Quali sono le procedure e i requisiti per ottenere il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti secondo il Decreto Ministeriale 312/1996?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 312/1996 è il regolamento attuativo della legge 313/1993 e disciplina le modalità di rimborso del capitale per i titoli di Stato al portatore che hanno subito sottrazione, distruzione o smarrimento. La normativa si applica esclusivamente ai titoli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge 313/1993. Chi possiede un titolo al portatore sottratto, distrutto o smarritto deve innanzitutto denunciare l'accaduto al Ministero del Tesoro (Direzione generale del tesoro - Servizio secondo) o agli uffici competenti indicati nell'articolo 71 del testo unico sul debito pubblico. In pratica, il proprietario può presentare istanza di rimborso entro sei mesi dalla denuncia, anche prima della scadenza del termine di prescrizione, a condizione di prestare una garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione. Nel caso in cui sia già decorso il termine di prescrizione senza che il titolo sia stato rimborsato, il termine per presentare l'istanza decorre dalla data della prescrizione stessa, e vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale vigente per il periodo di prescrizione sia del capitale che delle cedole.

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Riferimento normativo

DECRETO 16 febbraio 1996, n. 312

Testo normativo

DECRETO n. 312/1996 # DECRETO 16 febbraio 1996, n. 312 ## Regolamento per l'applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, riguardante il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti. IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 , ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74 ; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 313 , concernente il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'applicazione di detta legge; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e ravvisata l'opportunità di adottare, in sostituzione del decreto ministeriale 30 marzo 1994, apposito regolamento attuativo della citata legge n. 313 del 1993 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 289/95 espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con nota n. 600470/19 dell'8 febbraio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le disposizioni riguardanti il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti, di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 313 , si applicano ai titoli della specie non prescritti alla data di entrata in vigore di detta legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 313 , è il seguente: "Art. 1. - 1. L' art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 , ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74 , è sostituito dal seguente: 'Art. 51 (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. 2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'art. 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. 3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. 4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente. 5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. 6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essì. Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell' art. 2948 del codice civile è inserito il seguente: '1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatorè. Art. 3. - 1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1. Art. 4. - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa".

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