Quali sono le modalità e i requisiti per superare l'esame di iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione secondo il Decreto Ministeriale 300/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 300/1990 disciplina gli esami necessari per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione, stabilendo regole diverse a seconda della sezione (immobiliare, mandatari a titolo oneroso, merceologici). Per gli agenti immobiliari e i mandatari, l'esame prevede due prove scritte e una orale: i candidati devono ottenere almeno 7/10 di media nelle scritte (con minimo 6/10 in ciascuna) per accedere all'orale, dove serve almeno 6/10 per superare l'esame. Per gli agenti merceologici, invece, è prevista una sola prova scritta (con soglia minima di 7/10) seguita da una prova orale (6/10 per il superamento). La commissione giudicatrice è nominata dal presidente della camera di commercio per ogni sessione d'esame ed è composta dal segretario generale della camera, due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie d'esame e due agenti esperti nel settore. Per gli esami orali, il presidente della camera può integrare la commissione con esperti specifici per ciascun ramo di mediazione. Questo sistema garantisce che i candidati dimostrino sia conoscenze teoriche che competenze pratiche nel settore prescelto.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300
Testo normativo
DECRETO n. 300/1990
# DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300
## Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalita'
degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari
in mediazione.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39 , recante "modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore"; Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la costituzione di una commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione; Visto l'art. 9, comma 3, della legge stessa che demanda in via transitoria, fino all'insediamento della prefata commissione, la determinazione delle citate materie e modalità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti della disposizione di cui al punto precedente al fine di accertare l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti in relazione al ramo di mediazione prescelto; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina della potestà regolamentare ministeriale; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato le cui osservazioni sono state recepite; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'esame di cui all' art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , consiste in prove scritte ed in una prova orale. 2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. 3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. (( 4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all' art. 7 della legge n. 39/1989 . Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale. 6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza. ))
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Il Decreto 300/1990 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della mediazione immobiliare, commerciale e merceologica, disciplinando esami di abilitazione, commissioni giudicatrici e requisiti di idoneità professionale. Agenti di mediazione, camere di commercio e professionisti del settore lo consultano per comprendere modalità d'esame, prove scritte e orali, e criteri di valutazione secondo i diversi rami di mediazione.
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