Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
Quali sono i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento del corso di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza secondo il Decreto Ministeriale 295/1991?
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Il Decreto Ministeriale 295/1991 disciplina i corsi di qualificazione annuali per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza nel Servizio Sanitario Nazionale. Il corso è rivolto sia a candidati interni (ausiliari specializzati già in servizio presso le strutture sanitarie) sia a candidati esterni, con percentuali di ammissione differenziate stabilite nell'ambito della programmazione sanitaria. La normativa prevede che l'accesso sia subordinato al superamento di un apposito corso annuale, al termine del quale i candidati devono superare un colloquio e una prova pratica per ottenere l'attestato di qualificazione. Il profilo professionale è collocato al IV livello retributivo e prevede priorità di ammissione ai dipendenti già in possesso dell'attestato di ausiliario socio-sanitario specializzato. Le attività dell'operatore tecnico comprendono funzioni alberghiere, pulizia e manutenzione di strumenti, collaborazione infermieristica e trasporto di pazienti e materiale biologico, sempre sotto la responsabilità dell'infermiere professionale o del coordinatore.
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Riferimento normativo
DECRETO 26 luglio 1991, n. 295
Testo normativo
DECRETO n. 295/1991
# DECRETO 26 luglio 1991, n. 295
## Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo
professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in
applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , relativo al regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto 28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza" al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio- assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità; Visto, altresì, l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , che determina per detto operatore tecnico i campi di attività dando priorità a quella alberghiera; Ritenuto che nella dizione "interni" siano compresi quanti in possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590 , già collocati al terzo livello retributivo di cui all' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , nonchè coloro che sono collocati nella posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio- assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonchè la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalità di svolgimento dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2. 2. È altresì approvato il modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3, che è rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il relativo corso di qualificazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 è così formulato: "3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, è istituito il profilo professionale di 'operatore tecnico addetto all'assistenzà, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento". - Si trascrive il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n. 384/1990 per la parte riguardante il profilo professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza: "POSIZIONE FUNZIONALE IV - Livello retributivo IV. L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale prima categoria coordinatore (capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni: lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; partecipazione con l'èquipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; esecuzione dei compiti affidati dal capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: al rifacimento del letto occupato; all'igiene personale del paziente; al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di primo grado. Modalità di accesso: secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3, del presente regolamento". - Il D.M. 10 febbraio 1984 reca: "Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell' art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali". - Il D.M. n. 590/1987 reca: "Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati".
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Il Decreto Ministeriale 295/1991 regola l'accesso al profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza nel SSN, disciplinando requisiti di accesso, modalità di ammissione per candidati interni ed esterni, e programmi formativi annuali. La normativa è rilevante per la gestione del personale sanitario, la programmazione delle risorse umane nelle strutture ospedaliere e territoriali, e la qualificazione professionale secondo i livelli retributivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 384/1990.
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