Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici.
Quali generi e specie botanici vengono sottoposti a protezione delle nuove varietà vegetali secondo il Decreto Ministeriale 281/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 281/1990 estende l'applicazione delle norme sulla protezione delle nuove varietà vegetali, precedentemente previste dal DPR 974/1975, a un elenco specifico di generi e specie botanici. Questa estensione riguarda sia colture agricole (come cotone, cece, festuca) che colture arboree e orticole (come lampone, mora, mirtillo, nocciolo, nespolo del Giappone). Il decreto si applica a chiunque sviluppi, coltivi o commercializzi nuove varietà di queste specie, garantendo loro protezione legale e diritti di esclusiva. In pratica, gli agricoltori e i vivaisti che creano nuove varietà di queste piante possono registrarle e ottenere protezione contro la riproduzione non autorizzata, con benefici economici significativi per l'innovazione varietale nel settore agricolo e orticolo italiano.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 aprile 1990, n. 281
Testo normativo
DECRETO n. 281/1990
# DECRETO 21 aprile 1990, n. 281
## Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a
nuovi generi e specie botanici.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722 , recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620 ) ed in particolare l'art. 24, comma 2; Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del 21 novembre 1989); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni, nella duplice versione latina ed italiana, sono riportate nell'elenco che segue: 1) Rubus Idaeus L., Lampone; 2) Rubus (gen.), Mora e specie affini; 3) Vaccinium (gen.), Mirtillo e specie affini; 4) Corylus Avellana L., Nocciolo; 5) Eriobotrya Japonica Lindl., Nespolo del Giappone; 6) Zizyphus Sativa Gaertn., Giaggiolo; 7) Litchi Chinensis L., Litchi; 8) Averrhoa Carambola L., Carambola; 9) Salvia (gen.), Salvia e specie affini; 10) Magnolia (gen.), Magnolia e specie affini; 11) Cicer Arietinum L., Cece; 12) Festuca Arundinacea Schreb., Festuca arundinacea; ((13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, dattile;)) 14) Gossypium spp, Cotone; 15) Quercus (gen.), Quercia; 16) Helianthus Tuberosus L., Topinambur; 17) Dahlia Cav., Dalia; 18) ((Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano X Pesco.)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 1990 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990 Registro n. 19 Industria, foglio n. 242
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Il Decreto 281/1990 rappresenta il riferimento normativo per la protezione delle varietà vegetali secondo la Convenzione UPOV (Unione per la Protezione delle Ottenzioni Vegetali), disciplinando diritti di esclusiva e royalties su nuove varietà. Agricoltori, vivaisti e aziende sementiere consultano questa normativa per questioni di brevettabilità botanica, registrazione varietale e tutela della proprietà intellettuale nel settore agricolo.
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