Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 267/1988

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonche' dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

Pubblicato: 14/07/1988 In vigore dal: 28/05/1988 Documento ufficiale

Quante imprese sono soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA nel 1988 e quali sono i criteri di selezione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 267/1988 stabilisce le modalità di controllo sulle operazioni finanziate dal FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), sezione garanzia, recependo la direttiva comunitaria 77/435/CEE. Il decreto riguarda tutte le imprese agricole e gli operatori che hanno ricevuto finanziamenti dal sistema FEOGA e fissa il numero complessivo di imprese controllabili in 1.661 unità, di cui almeno 831 devono essere sottoposte a controllo sistematico durante l'anno 1988. La selezione delle imprese da controllare segue il criterio della rappresentatività del sistema di finanziamento e si basa sulla soglia di 195.004.000 lire (equivalente a 100.000 ECU), calcolata sulla somma degli introiti o debiti registrati nel 1987. Il controllo è coordinato tra il Ministero delle Finanze, dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro e per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, con il coinvolgimento della polizia tributaria per gli accertamenti sul territorio nazionale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 28 maggio 1988, n. 267

Testo normativo

DECRETO n. 267/1988 # DECRETO 28 maggio 1988, n. 267 ## Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonche' dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso. IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta; Considerato che l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonchè i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie; Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici; Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività del sistema di finanziamento FEOGA; Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 ; Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza; Considerato che con regolamento (CEE) n. 1676/85 dell'11 giugno 1985 , gli importi fissati in unità di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1987 il controvalore di cui all' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435 , sono applicabili i tassi di conversione agricoli che figurano nel regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 ; Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; Decreta: Art. 1 Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , giusta rilevazione fatta per l'anno 1987 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleseicentosessantuno. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1988, il controllo è svolto nei confronti di ottocentotrentuno imprese. Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1987 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE , superiori a L. 195.004.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, secondo comma; Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D P.R. n. 447/1982, è il seguente: "I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 267/1988 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto 267/1988 è il riferimento normativo per i controlli sistematici FEOGA, sezione garanzia, e riguarda la determinazione del campione di imprese agricole soggette a verifica. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo devono conoscere i criteri di selezione basati sulla soglia di 100.000 ECU, la conversione in moneta nazionale, e il coordinamento tra amministrazioni finanziarie e tributarie per l'espletamento dei controlli.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 1988

Modificazioni alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugn… Decreto del Presidente della Repubblica 598 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pale… Decreto del Presidente della Repubblica 597 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in… Decreto del Presidente della Repubblica 596 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cava dei Tirreni. Decreto del Presidente della Repubblica 593 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Rimini. Decreto del Presidente della Repubblica 594 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Giovanni Rotondo. Decreto del Presidente della Repubblica 590 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Riolo Terme. Decreto del Presidente della Repubblica 592 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Castellana Grotte. Decreto del Presidente della Repubblica 591

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimenta… 146/2026 Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a dis… 124/2026 Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di… 114/2026 Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente p… 109/2026 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1… 110/2026 Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n… 98/2026
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →