Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonche' dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.
Quante imprese sono soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA nel 1988 e quali sono i criteri di selezione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 267/1988 stabilisce le modalità di controllo sulle operazioni finanziate dal FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), sezione garanzia, recependo la direttiva comunitaria 77/435/CEE. Il decreto riguarda tutte le imprese agricole e gli operatori che hanno ricevuto finanziamenti dal sistema FEOGA e fissa il numero complessivo di imprese controllabili in 1.661 unità, di cui almeno 831 devono essere sottoposte a controllo sistematico durante l'anno 1988. La selezione delle imprese da controllare segue il criterio della rappresentatività del sistema di finanziamento e si basa sulla soglia di 195.004.000 lire (equivalente a 100.000 ECU), calcolata sulla somma degli introiti o debiti registrati nel 1987. Il controllo è coordinato tra il Ministero delle Finanze, dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro e per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, con il coinvolgimento della polizia tributaria per gli accertamenti sul territorio nazionale.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 maggio 1988, n. 267
Testo normativo
DECRETO n. 267/1988
# DECRETO 28 maggio 1988, n. 267
## Determinazione del numero delle imprese soggette al
controllo sistematico delle operazioni di finanziamento
FEOGA, nonche' dei criteri per il coordinamento e
l'espletamento del controllo stesso.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta; Considerato che l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonchè i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie; Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici; Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività del sistema di finanziamento FEOGA; Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 ; Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza; Considerato che con regolamento (CEE) n. 1676/85 dell'11 giugno 1985 , gli importi fissati in unità di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1987 il controvalore di cui all' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435 , sono applicabili i tassi di conversione agricoli che figurano nel regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 ; Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; Decreta: Art. 1 Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , giusta rilevazione fatta per l'anno 1987 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleseicentosessantuno. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1988, il controllo è svolto nei confronti di ottocentotrentuno imprese. Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1987 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE , superiori a L. 195.004.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, secondo comma; Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D P.R. n. 447/1982, è il seguente: "I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".
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Il Decreto 267/1988 è il riferimento normativo per i controlli sistematici FEOGA, sezione garanzia, e riguarda la determinazione del campione di imprese agricole soggette a verifica. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo devono conoscere i criteri di selezione basati sulla soglia di 100.000 ECU, la conversione in moneta nazionale, e il coordinamento tra amministrazioni finanziarie e tributarie per l'espletamento dei controlli.
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