Decreto Ministeriale Imposte Locali

Decreto Ministeriale 260/1987

Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse camere.

Pubblicato: 04/07/1987 In vigore dal: 24/06/1987 Documento ufficiale

Quali camere di commercio hanno ottenuto il rinvio dei termini di pagamento del diritto annuale nel 1987 e quali sono le nuove scadenze?

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Il Decreto Ministeriale 260/1987 concede un rinvio straordinario dei termini di pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per l'anno 1987. Questo diritto, istituito nel 1982, grava su tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il rinvio è stato accordato a 13 camere di commercio (Caltanissetta, Catania, Gorizia, Messina, Napoli, Palermo, Pordenone, Ragusa, Roma, Siracusa, Trapani, Trieste e Verona) che avevano segnalato difficoltà operative nell'applicazione delle scadenze originarie. Le nuove scadenze variano per ciascuna camera: le camere del Nord (Gorizia, Pordenone, Trieste) hanno ottenuto il rinvio al 30 giugno per l'emissione dei bollettini e al 30 luglio per il pagamento, mentre le camere del Sud (Catania, Trapani, Palermo, Messina) hanno ottenuto termini più lunghi, fino al 15 settembre per l'emissione e 15 ottobre per il pagamento. Per i soggetti che non ricevono il bollettino entro i termini previsti, è previsto l'obbligo di acquisirne copia direttamente presso la camera di commercio competente.

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Riferimento normativo

DECRETO 24 giugno 1987, n. 260

Testo normativo

DECRETO n. 260/1987 # DECRETO 24 giugno 1987, n. 260 ## Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse camere. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165 , secondo cui i criteri e le modalità dalla riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità; Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Catania, Gorizia, Messina, Napoli, Palermo, Pordenone, Ragusa, Roma, Siracusa, Trapani, Trieste e Verona volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze fissate; Ritenuto di dover accogliere dette richieste; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente: al 30 giugno ed al 30 luglio, per le camere di commercio di Gorizia, Pordenone e Trieste; al 15 luglio ed al 14 agosto, per la camera di commercio di Verona; al 20 luglio ed al 19 agosto, per la camera di commercio di Roma; al 15 settembre ed al 15 ottobre, per le camere di commercio di Catania, Trapani, Palermo e Messina; al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli; al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa; al 15 novembre ed al 15 dicembre, per la camera di commercio di Caltanissetta; 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro venti giorni dalla data di emissione sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 24 giugno 1987 Il Ministro: PIGA Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Note alle premesse: Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone; società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni; L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 165/1987 "v. appresso"). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". - Il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987 . Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , è il seguente: "Art. 2. - 1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi entro il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte. 2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. 3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale". "Art. 3. - 1. Per l'anno 1987 i termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo sono posticipati di quindici giorni".

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Il Decreto Ministeriale 260/1987 disciplina il rinvio dei termini per la riscossione del diritto annuale delle camere di commercio, un tributo locale dovuto dalle ditte iscritte ai registri camerali. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questo decreto per la corretta gestione degli obblighi tributari locali, delle scadenze di pagamento e della documentazione relativa ai bollettini di conto corrente postale emessi dalle camere di commercio territorialmente competenti.

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