Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 257/1990

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalita' di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione.

Pubblicato: 10/09/1990 In vigore dal: 01/08/1990 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti microbiologici, chimici e biologici che devono possedere i molluschi eduli lamellibranchi secondo il DM 257/1990, e come si applicano i controlli?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 257/1990 modifica e aggiorna i requisiti che i molluschi eduli lamellibranchi (come cozze e vongole) devono rispettare per essere immessi al consumo. La normativa si applica a tutti i produttori, allevatori e commercianti di molluschi eduli in Italia e riguarda specificamente l'aspetto igienico-sanitario della filiera produttiva. In pratica, i molluschi devono essere privi di fango e detriti sulle valve, non presentare odori o sapori anomali, contenere non più di 40 microgrammi di biotossine algali PSP per 100 grammi di polpa, e risultare negativi ai test per biotossine NSP e DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning). La normativa introduce il controllo delle biotossine DSP, responsabili di intossicazioni diarroiche, in risposta alla comparsa di alghe tossiche del genere Dinophysis nelle acque italiane. I molluschi devono inoltre essere vivi e vitali, con una validità massima di cinque giorni dal prelievo, e sono soggetti a controlli frequenti durante tutte le fasi di produzione e commercializzazione secondo le modalità specificate nel DM 256/1990.

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Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 1 agosto 1990, n. 257

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 257/1990 # DECRETO MINISTERIALE 1 agosto 1990, n. 257 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalita' di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192 , concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione ed in particolare l'art. 8; Considerata la comparsa in alcune zone acquee del litorale italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti di molluschi eduli lamellibranchi, di alghe tossiche appartenenti al genere Dinophysis; Ritenuto di dover aggiornare i requisiti prescritti dall'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978 per i molluschi eduli lamellibranchi immessi al consumo sulla base dei nuovi fenomeni algali responsabili della comparsa di biotossine del tipo D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) nei molluschi eduli lamellibranchi raccolti o allevati nelle zone acquee interessate dal suddetto fenomeno algale; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con la nota n. 703/31.64/1447 del 1› agosto 1990; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Articolo unico L'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978, concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione e modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione del prodotto, è così sostituito: "Art. 8. - I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5 devono possedere i seguenti requisiti: a) essere privi sulle valve di fango e detriti vari; b) essere privi di odori e sapori non propri; c) non più di quaranta microgrammi di biotossine algali P.S.P per cento grammi di polpa (corpo del mollusco): biotossine algali N.S.P.: non determinabili; biotossine algali D.S.P.: in quantità tali da non presentare positività ai saggi prescritti. I molluschi eduli di cui al secondo comma dell'art. 1, al secondo e quarto comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, devono essere vivi e vitali, salvo in ogni caso il periodo massimo di validità del prodotto fresco fissato in cinque giorni. La frequenza dei controlli per l'accertamento dei requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi è quella indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 1› agosto 1990, n. 256; la frequenza ravvicinata dei controlli si applica anche ai molluschi eduli lamellibranchi ottenuti dal novellame di cui alla lettera b), comma 6, del decreto ministeriale 1› agosto 1990, n. 256. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1› agosto 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990 Registro n. 9 Sanità, foglio n. 174 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 12 della legge n. 192/1977 è il seguente: "Art. 12. - Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge: 1) i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici di cui all'art. 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità; 2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalità del trattamento stesso; 3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse; 4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione". - Il testo dell'art. 8 del D. M. 5 ottobre 1978 è il seguente: "Art. 8. - I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5 devono avere i seguenti requisiti biologici: assenza sulle valve di fango e detriti vari; assenza di odori e sapori non propri; assenza di biotossine algali liposolubili e tolleranza di biotossine algali idrosolubili nelle concentrazioni di non più di 40 microgrammi/100 grammi di polpa (corpo del mollusco), da determinare secondo le metodiche di analisi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1970. I molluschi eduli di cui al secondo comma dell'art. 1, al secondo e quarto comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto devono essere vivi e vitali, salvo in ogni caso il periodo massimo di validità del prodotto fresco fissato in cinque giorni".

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Il DM 257/1990 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei molluschi eduli lamellibranchi e deve garantire il rispetto dei requisiti microbiologici, chimici e biologici, nonché la tracciabilità dei controlli analitici. Aziende produttrici, depuratori e distributori devono conformarsi alle disposizioni su biotossine algali (PSP, NSP, DSP), modalità di prelievo dei campioni e frequenza dei controlli sanitari, aspetti fondamentali per la commercializzazione legale del prodotto.

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