Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti del diritto
annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche
iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto dalla predetta
camera.
Quali termini di pagamento del diritto annuale alle camere di commercio erano previsti dal DM 245/1987 per la Camera di Commercio di Rieti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 245/1987 ha disposto un rinvio straordinario dei termini di pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Rieti per l'anno 1987. Normalmente, secondo il DM 216/1987, i bollettini dovevano essere emessi entro il 31 maggio e il pagamento effettuato entro il 30 giugno; il decreto in questione ha posticipato questi termini rispettivamente al 15 novembre (emissione bollettini) e al 15 dicembre (pagamento). Il rinvio è stato concesso a causa delle difficoltà operative della Camera di Rieti legate all'automazione dei propri archivi anagrafici. La norma riguarda tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte nel registro delle ditte della Camera di Commercio di Rieti, indipendentemente dalla loro forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, consorzi). Per i soggetti che non avessero ricevuto il bollettino entro il 5 dicembre era previsto l'obbligo di acquisirne copia direttamente presso la Camera.
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Riferimento normativo
DECRETO 10 giugno 1987, n. 245
Testo normativo
DECRETO n. 245/1987
# DECRETO 10 giugno 1987, n. 245
## Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti del diritto
annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche
iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto dalla predetta
camera.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165 , secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità; Vista la deliberazione n. 126/V del 25 maggio 1987 della camera di commercio di Rieti, volta ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale, in relazione a difficoltà operative connesse all'automazione in corso dei propri archivi anagrafici; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , entro cui deve provvedersi alla emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente al 15 novembre ed al 15 dicembre. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 dicembre sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 10 giugno 1987 Il Ministro: PIGA Visto, il Guardasigilli: ROGNONI --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/07/1987, n. 156 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. NOTE Note alle premesse: - Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 165/1987 (v. appresso)]. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". - Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987 ). Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 2 e 3 del D.M. 2 maggio 1987, n. 216 , è il seguente: "Art. 2. - 1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi entro il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte. 2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. 3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale. Art. 3. - 1. Per l'anno 1987 i termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo sono posticipati di quindici giorni".
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Il diritto annuale delle camere di commercio è un tributo istituito dal DL 786/1981 a carico di tutte le ditte iscritte nei registri camerali, con importi differenziati in base alla forma giuridica e al capitale sociale. Commercialisti e consulenti aziendali devono monitorare i termini di versamento tramite bollettini di conto corrente postale, poiché ritardi comportano sovrattasse del 5% mensile. Il DM 245/1987 rappresenta un esempio di deroga amministrativa ai termini ordinari di riscossione per specifiche circoscrizioni territoriali.
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