Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».
Qual è la struttura e le competenze dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito dal Decreto Ministeriale 240/2007?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 240/2007 istituisce l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, un organo che opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Osservatorio ha il compito di acquisire, monitorare e analizzare dati e informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per prevenire e reprimere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia a livello nazionale che internazionale. In pratica, l'Osservatorio raccoglie informazioni dalle amministrazioni pubbliche, promuove studi e ricerche sul fenomeno, elabora strategie di contrasto e diffonde i risultati attraverso pubblicazioni e il proprio sito istituzionale. L'organo redige annualmente una relazione tecnico-scientifica che alimenta la relazione che il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, e predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, integrato nel Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
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Riferimento normativo
DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240
Testo normativo
DECRETO n. 240/2007
# DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240
## Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni
di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e
istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile».
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269 ; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20; Visto l' articolo 1, comma 19, lettera e) , e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 , recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall' articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269 , opera presso il ((Dipartimento per le politiche della famiglia)) . 2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 3. In particolare, l'Osservatorio: a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi; b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni; c) promuove studi e ricerche sul fenomeno; d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate; e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269 ; f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ((...)) . Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 ; g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità; h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del ((Dipartimento per le politiche della famiglia)) , all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.
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Il Decreto Ministeriale 240/2007 disciplina l'istituzione e le funzioni dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, coordinando le azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso secondo l'articolo 17 della legge 269/1998. Professionisti del settore pubblico e organizzazioni che operano nella protezione dell'infanzia consultano questa normativa per comprendere i compiti di monitoraggio, acquisizione dati, elaborazione di strategie di prevenzione e partecipazione agli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela minorile.
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