Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.
Quali sono le modalità e l'importo del contributo di prima assistenza previsto per i richiedenti asilo in Italia secondo il Decreto Ministeriale 237/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 237/1990 disciplina l'erogazione di un contributo economico di prima assistenza destinato ai richiedenti lo status di rifugiato che si trovano in condizioni di indigenza in Italia. Il contributo, pari a 34.000 lire giornaliere (importo storico del 1990), è concesso a coloro che risultano privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità nel territorio nazionale. La misura ha carattere temporaneo e limitato: la durata massima non può superare 45 giorni, periodo entro il quale deve concludersi l'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Il diritto al contributo cessa automaticamente nel momento in cui viene comunicata al richiedente la decisione della commissione competente sulla domanda di asilo. Una volta riconosciuto lo status di rifugiato, il beneficiario accede al medesimo trattamento assistenziale garantito ai cittadini italiani, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
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Riferimento normativo
DECRETO 24 luglio 1990, n. 237
Testo normativo
DECRETO n. 237/1990
# DECRETO 24 luglio 1990, n. 237
## Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai
richiedenti lo status di rifugiato.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722 , di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati; Visto l' articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 , in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39 , di definire la misura e le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato; Visti l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 28 giugno 1990; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. ((Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni )) . 2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 . 3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.
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Il Decreto Ministeriale 237/1990 è il riferimento normativo per l'assistenza economica ai richiedenti asilo e rifugiati, disciplinando contributi di prima assistenza, indigenza e diritti assistenziali. Operatori sociali, enti locali e organizzazioni umanitarie lo consultano per comprendere le modalità di erogazione dei sussidi, la durata massima dell'assistenza temporanea e il passaggio al trattamento ordinario per i rifugiati riconosciuti, in conformità alla Convenzione di Ginevra e alla legislazione italiana sull'accoglienza.
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