Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 237/1987

Modalita' di attuazione del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 21, concernente la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti di bollo di verifica prima.

Pubblicato: 24/06/1987 In vigore dal: 13/04/1987 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e i beneficiari per accedere ai contributi in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare secondo il Decreto Ministeriale 237/1987?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 237/1987 disciplina le modalità di concessione di contributi in conto capitale, nella misura del 40% del costo al netto dell'IVA, per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti di bollo di verifica prima. I beneficiari sono i soggetti commerciali definiti dall'art. 1 della legge 517/1975, ossia piccole e medie imprese commerciali, cooperative, società consortili e gruppi di acquisto, purché non sottoposti a procedure concorsuali (amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento) al momento della domanda. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 27 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988, con riferimento alla data della fattura. Il finanziamento è a valere sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, gestito da un comitato interministeriale che valuta le domande secondo criteri di priorità stabiliti dalle regioni interessate. Per i commercialisti, è rilevante verificare che il cliente sia in regola con i requisiti soggettivi, che l'acquisto rientri nel periodo temporale previsto e che la documentazione fiscale (fatture) sia corretta e datata entro i termini.

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Riferimento normativo

DECRETO 13 aprile 1987, n. 237

Testo normativo

DECRETO n. 237/1987 # DECRETO 13 aprile 1987, n. 237 ## Modalita' di attuazione del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 21, concernente la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti di bollo di verifica prima. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517 , sul credito agevolato al commercio e successive modificazioni; Visto l' ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121 , concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge n. 517 del 10 ottobre 1975 , che prevede la concessione di contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 medesima, a favore degli operatori commerciali che acquistino strumenti per pesare nuovi e muniti di bollo di verifica prima; Considerato che ai sensi del citato ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto i criteri, le procedure ed i tempi per la concessione, la liquidazione e le verifiche relative alle agevolazioni di cui sopra; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari e spese agevolabili 1. Possono accedere alle agevolazioni previste dall' ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 121 , i soggetti di cui all' art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , non sottoposti, al momento di presentazione della domanda, ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento, che acquistino strumenti per pesare nuovi e muniti di bollo di verifica prima. 2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta le spese, al netto di IVA, effettuate per l'acquisto dei predetti strumenti dal 27 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988. Per la data di acquisto si intende la data delle fatture. NOTE Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell' art. 3, comma 8, del D.L. n. 9/1987 : "8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all' art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 [v. appresso], è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della predetta legge n. 517 del 1975 [v. nelle note all'art. 1] di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni". - Il testo dell' art. 6 della legge n. 571/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente: "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge. La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato da Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse; 3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge; 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento. La quota di riserva per i territori di cui all' art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio". Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 3, comma 8, del D.L. n. 9/1987 si veda nelle note alle premesse: - Il testo dell' art. 1 della legge n. 517/1975 è il seguente: "Art. 1 (Soggetti beneficiari). - Sono ammessi ad usufruire di finanziamento per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11 , 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [sulla disciplina del commercio]: 1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali; 2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici; 3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".

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