Quali sono i criteri e i soggetti beneficiari del contributo per l'acquisizione di servizi reali destinato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno secondo il DM 222/1988?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 222/1988 disciplina le modalità di concessione di contributi alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono servizi reali, ovvero servizi di supporto alle attività produttive. Il decreto si applica a imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali, turistiche e di servizi con sede stabile nel Mezzogiorno. Per accedere al contributo, le imprese devono rispettare specifici limiti dimensionali: le industriali non devono superare 50 miliardi di lire di capitale investito e 300 dipendenti (200 per edili); le commerciali devono avere meno di 300 addetti; le turistiche non oltre 10 miliardi di capitale; le di servizi massimo 50 miliardi di fatturato e 100 addetti. Un aspetto rilevante è che il decreto esclude le imprese appartenenti a gruppi imprenditoriali che complessivamente superino i limiti dimensionali indicati, anche se singolarmente conformi. Inoltre, sia i beneficiari che i fornitori di servizi devono essere iscritti da almeno un anno alla camera di commercio competente o, per imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati.
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Riferimento normativo
DECRETO 15 marzo 1988, n. 222
Testo normativo
DECRETO n. 222/1988
# DECRETO 15 marzo 1988, n. 222
## Criteri e modalita' per la concessione del contributo alle
piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che
acquisiscono servizi reali.
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto l' art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986 relativa agli incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi del citato art. 12, comma 1; Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale, fra l'altro, sono state individuate le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie di servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986; Vista la delibera CIPE 31 luglio 1986 con la quale sono state indicate le attività di supporto per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, ai fini dell'elevazione del contributo; Attesa la necessità di fissare i predetti criteri e modalità; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all' art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonchè alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori. Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. ((Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia)) . Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300. Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi. Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti. Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda. Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati. ((I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda)) .
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Il DM 222/1988 è il riferimento normativo per incentivi e contributi alle PMI meridionali, con particolare attenzione a servizi reali, agevolazioni nel Mezzogiorno e limiti dimensionali per piccole e medie imprese. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'ammissibilità di imprese ai contributi, valutare il capitale investito, conteggiare i dipendenti medi e controllare l'iscrizione camerale.
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