Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 190/1995

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unita' organizzative.

Pubblicato: 25/05/1995 In vigore dal: 06/04/1995 Documento ufficiale

Quali sono i termini entro cui l'Amministrazione della pubblica istruzione deve adottare i provvedimenti amministrativi e come vengono individuati i responsabili dei procedimenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 190/1995 è un regolamento che disciplina i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi presso gli uffici e gli organi del Ministero della pubblica istruzione. Si applica a tutti i procedimenti, sia quelli avviati su richiesta dei cittadini che quelli promossi d'ufficio dall'amministrazione. Il decreto stabilisce che ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro i termini specifici indicati nella tabella A allegata al regolamento, che varia a seconda del tipo di procedimento. Nel caso in cui un procedimento non sia incluso nella tabella, si applica il termine previsto da altre leggi o regolamenti, oppure il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge 241/1990. Il regolamento richiede inoltre che l'amministrazione individui chiaramente quale unità organizzativa è responsabile dell'istruttoria, degli adempimenti procedimentali e dell'adozione del provvedimento finale, garantendo così trasparenza e certezza nei confronti dei cittadini e delle imprese che interagiscono con la pubblica istruzione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1995, n. 190

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 190/1995 # DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1995, n. 190 ## Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unita' organizzative. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994; Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota del 12 dicembre 1994, n. 140; ADOTTA il seguente regolamento Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Gli articoli 2 e 4 così recitano: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti delle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 190/1995 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 190/1995 è il riferimento normativo per i procedimenti amministrativi presso il Ministero della pubblica istruzione, disciplinando termini di conclusione, provvedimenti espressi e responsabilità organizzative secondo la legge 241/1990. Dirigenti scolastici, uffici amministrativi e consulenti che operano nel settore pubblico lo consultano per comprendere i tempi massimi di risposta, l'individuazione dei responsabili procedimentali e gli obblighi di trasparenza amministrativa.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1995

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali m… Decreto Ministeriale 595 Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni… Decreto Ministeriale 594 Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione … Decreto Ministeriale 593 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli al… Decreto Ministeriale 592 Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal re… Decreto Ministeriale 591 Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno sulle attivi… Decreto Ministeriale 590 Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministr… Decreto del Presidente del Consiglio 589 Regolamento di disciplina dei termini e delle modalita' del procedimento di verifica dei … Decreto Ministeriale 588

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →