Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 171/1995

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.

Pubblicato: 16/05/1995 In vigore dal: 03/03/1995 Documento ufficiale

Quali sono i termini entro cui l'Amministrazione degli affari esteri deve concludere i procedimenti amministrativi secondo il DM 171/1995?

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Il Decreto Ministeriale 171/1995 è un regolamento che disciplina i procedimenti amministrativi gestiti dal Ministero degli affari esteri, stabilendo obblighi di conclusione entro termini definiti. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia quelli avviati su richiesta di parte sia quelli promossi d'ufficio. Per ogni tipo di procedimento, il Ministero deve adottare un provvedimento espresso (una decisione formale) entro il termine specifico indicato nelle tabelle allegate al decreto, che identificano anche l'organo competente e la fonte normativa di riferimento. Nel caso in cui un procedimento non sia incluso nelle tabelle allegate, si applica il termine previsto da altre fonti normative oppure, in assenza di queste, il termine generale di trenta giorni stabilito dalla legge 241/1990.

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Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. 171

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 171/1995 # DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. 171 ## Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato di rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

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