Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 164/1995

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, concernente le modalita' di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pubblicato: 12/05/1995 In vigore dal: 21/04/1995 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal DM 164/1995 alle procedure concorsuali interne del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 164/1995 modifica l'articolo 17 del precedente DM 565/1992 per semplificare e accelerare le procedure concorsuali interni dei vigili del fuoco, in particolare per coprire i posti vacanti dal 1988 al 1994. La principale innovazione è l'eliminazione del riferimento alle singole sedi provinciali: i concorsi si svolgono ora per anno senza vincolo territoriale, e i candidati vengono ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti disponibili. Le sedi di servizio vengono assegnate successivamente, dopo il superamento degli esami finali, secondo le preferenze espresse dai candidati in base al loro ordine di ruolo nel profilo di provenienza.

Un'altra modifica rilevante riguarda l'organizzazione delle prove: è possibile costituire più sottocommissioni oltre alla commissione esaminatrice principale, purché il presidente rimanga unico, per gestire un numero di candidati non inferiore a trecento. Inoltre, il corso di formazione e l'esame finale possono svolgersi anche in sedi decentrate, aumentando la flessibilità organizzativa. I candidati che non superano la prova selettiva o l'esame di fine corso possono accedere alla successiva procedura utile fino al 31 dicembre 1994, mantenendo la loro preferenza di sede.

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Riferimento normativo

DECRETO 21 aprile 1995, n. 164

Testo normativo

DECRETO n. 164/1995 # DECRETO 21 aprile 1995, n. 164 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, concernente le modalita' di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 , recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per la ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565 , con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore; Ritenuto di dover modificare l'art. 17 dell'anzidetto decreto ministeriale n. 565/1992 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, sopperendo così alle improcrastinabili esigenze di funzionalità del servizio d'istituto; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Il comma 1 dell' art. 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565 , è sostituito dai seguenti commi: " 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate, ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonchè i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 1995 Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995 Registro n. 1 Interno, foglio n. 281 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ), è il seguente: "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno". - Il D.M. n. 565/1988 concerne il regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 1, di cui si propone la sostituzione: "1. Per la copertura dei posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 all'entrata in vigore del presente regolamento saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno di riferimento delle vacanze per singole sedi provinciali". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421 ". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 17 del citato D.M. n. 565/1992 , come sopra modificato, è il seguente: "Art. 17. - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate, ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonchè i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso. 2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonchè del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali. 3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sarà indicato nei singoli bandi di concorso in conformità di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".

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