Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 147/2010

Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli. (10G0171)

Pubblicato: 09/09/2010 In vigore dal: 05/08/2010 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per l'omologazione nazionale dei sistemi di dischi freno destinati alla sostituzione su motocicli categoria L3?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 147/2010 stabilisce un regolamento specifico per l'approvazione nazionale dei sistemi di dischi freno installabili sui motocicli della categoria internazionale L3 come elementi di sostituzione dei componenti originali. La normativa si applica a chi intende commercializzare o installare questi sistemi, definendo procedure di prova e prescrizioni tecniche obbligatorie per l'omologazione. In pratica, i produttori e gli installatori di sistemi frenanti devono seguire le procedure previste dal regolamento per ottenere l'approvazione nazionale, garantendo che i componenti rispettino gli standard di sicurezza richiesti. Un aspetto rilevante è che, una volta ottenuta l'omologazione secondo questo decreto, i sistemi sono esentati dalla necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo, semplificando il processo di commercializzazione e installazione nel mercato italiano.

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Riferimento normativo

DECRETO 5 agosto 2010, n. 147

Testo normativo

DECRETO n. 147/2010 # DECRETO 5 agosto 2010, n. 147 ## Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli. (10G0171) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , concernente l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche, nonchè le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 , con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003 , supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 , relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio » e successive modifiche ed integrazioni; Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante dei motocicli; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 , modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» come specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazione L3 - quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformità alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Il comma 3-bis dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , così recita: «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonchè le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi». - Il comma 2 dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 così recita: «2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160. - La direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio è stata pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124. - La legge 21 giugno 1986, n. 317 , recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 » è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - L' art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400 , così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

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