Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/C
Quali sono gli obblighi di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette previsti dal Decreto Ministeriale 141/2006 per i professionisti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 141/2006 stabilisce le regole antiriciclaggio che devono rispettare avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. La normativa obbliga questi professionisti a identificare i clienti prima di prestare assistenza professionale, conservare le informazioni raccolte e segnalare alle autorità competenti le operazioni che presentano caratteri di sospetto. Gli obblighi si applicano quando il professionista effettua prestazioni che comportano trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità, oppure quando assiste il cliente nella progettazione o realizzazione di tali operazioni, inclusa la costituzione e gestione di società, enti o trust. La normativa prevede che i dati identificativi raccolti (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento) devono essere conservati secondo le modalità stabilite, e le operazioni frazionate (più operazioni di valore unitario non superiore a 12.500 euro che compongono un'operazione economicamente unitaria di valore superiore a 12.500 euro) devono essere segnalate come sospette. Questo decreto rappresenta l'attuazione della Direttiva europea 2001/97/CE e si integra con la legge antiriciclaggio del 1991, creando un sistema di controllo preventivo affidato anche ai professionisti non finanziari.
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Riferimento normativo
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141
Testo normativo
DECRETO n. 141/2006
# DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141
## Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle
operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori
commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti
del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli
articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 , recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002"; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 , concernente: "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite"; Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 ; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , recante: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell' articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante: " Codice in materia di protezione dei dati personali "; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004; Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni e integrazioni; c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 ; d) " codice in materia di protezione dei dati personali ": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; (( f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 , anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa; )) g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe; h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico; i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
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Il DM 141/2006 è il riferimento normativo per antiriciclaggio, identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette che riguarda liberi professionisti come commercialisti, notai e avvocati. Professionisti e studi associati devono conoscere gli obblighi di conservazione dati, operazioni frazionate, mezzi di pagamento e compliance antiriciclaggio secondo la Direttiva 2001/97/CE e il decreto legislativo 56/2004.
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