Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 115/1990

Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.

Pubblicato: 16/05/1990 In vigore dal: 23/03/1990 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che deve soddisfare un ponteggio metallico fisso per poter avere un interasse tra i montanti superiore a 1,80 metri?

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Il Decreto Ministeriale 115/1990 consente una deroga alla norma tradizionale che limitava a 1,80 metri la distanza massima tra i montanti dei ponteggi metallici fissi. Questa deroga è stata introdotta riconoscendo l'evoluzione tecnologica che permette di realizzare ponteggi con caratteristiche di resistenza e stabilità equivalenti ai sistemi precedenti. Per ottenere l'autorizzazione a costruire e impiegare ponteggi con interassi superiori a 1,80 metri, il costruttore deve soddisfare due requisiti fondamentali: primo, deve fornire i risultati di prove di carico condotte su prototipi significativi che dimostrino il mantenimento dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica; secondo, deve presentare una relazione di calcolo verificata che garantisca sia la resistenza che la stabilità della struttura secondo gli standard di sicurezza vigenti. Questo decreto rappresenta un esempio di come le normative sulla sicurezza nei cantieri possono evolversi sulla base di evidenze tecniche e scientifiche, permettendo innovazioni che mantengono o migliorano i livelli di protezione dei lavoratori. L'applicazione pratica riguarda i produttori di ponteggi e i responsabili di cantiere che intendono utilizzare sistemi innovativi, i quali devono documentare rigorosamente la conformità ai requisiti stabiliti.

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Riferimento normativo

DECRETO 23 marzo 1990, n. 115

Testo normativo

DECRETO n. 115/1990 # DECRETO 23 marzo 1990, n. 115 ## Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Letto l' art. 36, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , concernente la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti di una stessa fila nei ponteggi metallici fissi; Visto l' art. 395, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , concernente il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta efficacia diversi da quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni; Considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di realizzare opere provvisionali costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano caratteristiche di resistenza e di stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa fila di metri 1,80; Considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottinsiemi strutturali nonchè per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento dei gradi di sicurezza attualmente richiesti; Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1› febbraio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 7RL/21382/OM-4a del 27 febbraio 1990; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 In deroga all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti: a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica; b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 marzo 1990 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 281 ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'intero art. 36 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni): "Art. 36 (Montaggio e smontaggio). - Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a metri 1,80 da asse ad asse. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte". - L' art. 395, terzo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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