Quali sono i limiti di contenuto di zolfo nel gasolio stabiliti dal Decreto Legislativo 97/1992 e a quali territori si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 97/1992 attua in Italia la direttiva europea 87/219/CEE, che mira a ridurre l'inquinamento atmosferico limitando il tenore di zolfo nei combustibili liquidi. La norma si applica al gasolio utilizzato nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e negli impianti termoelettrici delle isole, ad eccezione della Sardegna e della Sicilia. A partire dal 1° gennaio 1993, il contenuto di zolfo nel gasolio non può superare lo 0,2% in peso, un limite significativamente più restrittivo rispetto alle normative precedenti. Questa disposizione riguarda direttamente i fornitori di combustibili, le aziende energetiche, gli impianti industriali e i distributori di carburante operanti nelle aree interessate, che devono garantire la conformità del prodotto immesso sul mercato. Per le aziende e i commercialisti, è rilevante verificare la conformità dei fornitori di gasolio e monitorare i costi di approvvigionamento, poiché il gasolio a basso contenuto di zolfo può avere un prezzo superiore rispetto ai combustibili standard.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 97
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 97/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 97
## Attuazione della direttiva n. 87/219/CEE relativa al tenore di
zolfo di taluni combustibili liquidi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987 , che modifica la direttiva 75/716/CEE , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. A partire dal 1› gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonchè negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.
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Il Decreto Legislativo 97/1992 è il riferimento normativo italiano per i limiti di zolfo nei combustibili liquidi, disciplinando il tenore di zolfo nel gasolio e le modalità di controllo ambientale. Aziende energetiche, distributori di carburante e gestori di impianti termoelettrici devono rispettare i vincoli sulla composizione chimica dei combustibili e la conformità alle direttive europee sulla qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni inquinanti.
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