Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 95/2000

Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.

Pubblicato: 20/04/2000 In vigore dal: 25/02/2000 Documento ufficiale

Qual è l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 95/2000 e a quali operazioni di esportazione si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 95/2000 disciplina le garanzie assicurative e fideiussorie concesse dallo Stato italiano per proteggere le operazioni di esportazione di merci e servizi verso Paesi al di fuori dell'Unione europea. Si applica specificamente alle operazioni finanziate con crediti all'acquirente, crediti al fornitore o regolate in contanti, purché il periodo di rischio totale sia pari o superiore a due anni (inclusa la durata di fabbricazione e il periodo di rimborso). Il decreto rappresenta l'attuazione della direttiva comunitaria 98/29/CE e mira ad armonizzare le disposizioni in materia di assicurazione crediti all'esportazione a medio e lungo termine. Le garanzie coperte possono essere gestite direttamente o indirettamente per conto dello Stato, generalmente attraverso l'Istituto SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero). Il decreto esclude invece le fideiussioni per offerte, pagamenti anticipati, buona esecuzione e le coperture relative ad attrezzature utilizzate localmente nel contratto commerciale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 95

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 95/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 95 ## Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 ; Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 , relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine; Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973 , relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche; Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982 , relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunità europee; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170 ; Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) , concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione. 2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Nota al titolo: - La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio 1998. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non pùò avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998". - Per quanto riguarda la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo. - La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170 , reca disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c) , e dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

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