Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 95/1992 in materia di gestione e eliminazione degli oli usati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 95/1992 attua le direttive europee sulla gestione degli oli usati, definendo regole precise per il trattamento e l'eliminazione di questi rifiuti pericolosi. Si applica a tutti gli oli industriali e lubrificanti, sia minerali che sintetici, che hanno esaurito la loro funzione originaria, inclusi gli oli dei motori, dei sistemi di trasmissione, degli impianti idraulici e quelli contenuti nei filtri esausti. La normativa riguarda sia i detentori di oli usati (aziende, officine, industrie) sia le imprese autorizzate alla raccolta, rigenerazione e smaltimento.
Il decreto prevede due modalità principali di trattamento: la rigenerazione (raffinazione per ottenere nuovi oli di base) e la combustione (utilizzo come combustibile con recupero di calore). Stabilisce inoltre che la raccolta degli oli usati deve seguire procedure specifiche per trasferirli dai detentori alle imprese autorizzate, garantendo tracciabilità e sicurezza ambientale. Per quanto riguarda immagazzinamento e trasporto, si applicano le norme generali sui rifiuti.
Aspetto rilevante per le aziende è che la normativa include anche le miscele oleose e i residui oleosi di cisterna, ampliando l'ambito di applicazione oltre ai soli oli puri. Le imprese devono garantire la corretta gestione di questi materiali affidandosi a operatori autorizzati, evitando smaltimenti illegali che comportano sanzioni significative.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 95/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95
## Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative
alla eliminazione degli olii usati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 70 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 , concernenti l'eliminazione degli olii usati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui ero inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati. b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonchè il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo. c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione. d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli. e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto. f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli. 2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni. 3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.
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Il Decreto Legislativo 95/1992 è il riferimento normativo per la gestione degli oli usati, rifiuti pericolosi soggetti a raccolta differenziata e rigenerazione. Aziende e consulenti ambientali lo consultano per comprendere obblighi di tracciabilità, responsabilità del detentore, autorizzazioni per imprese di rigenerazione e combustione, nonché conformità alle direttive europee 75/439/CEE e 87/101/CEE sulla tutela ambientale.
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