Quali sono i requisiti e le limitazioni per la commercializzazione di alimenti trattati con radiazioni ionizzanti secondo il Decreto Legislativo 94/2001?
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Il Decreto Legislativo 94/2001 disciplina la produzione, commercializzazione e importazione di alimenti e ingredienti alimentari sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, recependo le direttive europee 1999/2/CE e 1999/3/CE. La normativa si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che intendono utilizzare questo processo tecnologico, stabilendo un quadro normativo armonizzato a livello nazionale. Il decreto esclude dal suo ambito di applicazione i prodotti esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o controllo (entro specifici limiti di dose e livello energetico) e gli alimenti sterilizzati preparati per pazienti sotto controllo medico. Rimane fermo il divieto generale, già previsto dal D.Lgs. 230/1995, di aggiungere materie radioattive ai prodotti alimentari, anche mediante attivazione, garantendo così la sicurezza alimentare e la protezione della salute pubblica.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. 94
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 94/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. 94
## Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti; Vista la direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 , che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, di seguito denominati "prodotti alimentari", trattati con radiazioni ionizzanti. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, e, in particolare, il divieto di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere materie radioattive, anche mediante attivazione, ai prodotti alimentari, il presente decreto non si applica: a) ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purchè la dose assorbita non sia superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni a 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi; b) ai prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano, sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparteneza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999". L'art. 1 della suddetta legge così recita: "Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli alti pareti previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi". - La direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, è pubblicata in G.U.C.E. L n. 66 del 13 marzo 1999 . - La direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 , che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, è pubblicata in G.U.C.E. L n. 66 del 13 marzo 1999 . - La legge 30 aprile 1962, n. 283 , reca: "Modifica degli articoli 242 , 243 , 247 , 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari". - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 , reca: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 92/3/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti". - Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 , reca: "Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti". - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 , reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari". - Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". Note all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (vedere note alle premesse). L'art. 98, comma 1 del suddetto decreto legislativo così recita: "1. È vietato mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente, sia mediante attivazione: a) prodotti per l'igiene e cosmesi; b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli destinati ad uso medico o paramedico; c) giocattoli; d) derrate alimentari e bevande; e) dispositivi antifulmine.
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Il D.Lgs. 94/2001 è il riferimento normativo per operatori alimentari che trattano prodotti con radiazioni ionizzanti, disciplinando aspetti di etichettatura, igiene alimentare e protezione dalle radiazioni ionizzanti secondo le direttive comunitarie. Aziende del settore alimentare, importatori e distributori devono consultare questa normativa insieme al D.Lgs. 155/1997 sull'igiene alimentare e al D.Lgs. 230/1995 sulla protezione dalle radiazioni, per garantire conformità normativa e tracciabilità dei prodotti irradiati.
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