Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 93/2000

((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).

Pubblicato: 18/04/2000 In vigore dal: 25/02/2000 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e il campo di applicazione del Decreto Legislativo 93/2000 in materia di attrezzature a pressione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 93/2000 disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, applicandosi a tutti i prodotti sottoposti a una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar. La normativa riguarda recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione utilizzati in ambito industriale e commerciale, coinvolgendo fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati che immettono questi prodotti sul mercato dell'Unione Europea.

Il decreto stabilisce definizioni precise per ogni categoria di attrezzatura e introduce concetti fondamentali come la pressione massima ammissibile (PS), la temperatura ammissibile (TS) e il volume interno, che determinano la classificazione e i requisiti di sicurezza applicabili. La normativa prevede procedure di valutazione della conformità, marcatura CE e intervento di organismi notificati per garantire che le attrezzature rispettino i requisiti essenziali di sicurezza.

Sono tuttavia escluse dal campo di applicazione numerose categorie di prodotti, tra cui condotte per il trasporto di fluidi, reti idriche, recipienti semplici a pressione, aerosol, attrezzature per veicoli, apparecchiature militari, navi e aeromobili, nonché pneumatici e bottiglie per bevande gassate destinate al consumo finale. Questa esclusione riflette l'intento di evitare sovrapposizioni con altre normative settoriali specifiche.

Per le aziende, il decreto rappresenta un obbligo normativo fondamentale: chi fabbrica, importa o distribuisce attrezzature a pressione deve garantire la conformità ai requisiti tecnici, effettuare valutazioni di conformità appropriate, apporre la marcatura CE e conservare la documentazione tecnica. Il mancato rispetto comporta responsabilità civili e penali, oltre al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 93/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 ## <em><strong>((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit&agrave; europee (legge comunitaria 1998)", ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ed in particolare gli articoli 8, 9 e 31; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , ed in particolare l'articolo 9; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanit&agrave;; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformit&agrave; delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente pu&ograve; essere composto di uno o pi&ugrave; ((scomparti)) ; ((2)) c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorch&egrave; essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono: 1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS); 2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)"; e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto &egrave; di conseguenza indicato con un valore negativo; h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura &egrave; progettata, specificata dal fabbricante. Essa &egrave; definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato; i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura &egrave; progettata, specificate dal fabbricante; l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero &egrave; arrotondato per fini di riferimento e non &egrave; in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonch&egrave; le loro miscele. Un fluido pu&ograve; contenere una sospensione di solidi; o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi; p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata; ((p-bis) &laquo;messa a disposizione sul mercato&raquo;: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivit&agrave; commerciale, a titolo oneroso o gratuito;)) ((q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;)) ((r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;)) ((s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;)) ((s-bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;)) ((s-ter) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;)) ((s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;)) ((s-quinquies) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;)) ((s-sexies) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;)) ((s-septies) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 ;)) ((s-octies) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 ;)) ((s-nonies) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 ;)) ((s-decies) "valutazione della conformit&agrave;": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;)) ((s-undecies) "organismo di valutazione della conformit&agrave;": un organismo che svolge attivit&agrave; di valutazione della conformit&agrave;, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;)) ((s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi gi&agrave; messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;)) ((s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;)) ((s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme &egrave; conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;)) ((s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.;)) t) "entit&agrave; terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'articolo 12, che, in alternativa a quest'ultimo, pu&ograve; essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformit&agrave; a quanto previsto dall'allegato I, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3; u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformit&agrave;, di cui ai ((moduli A2, C2)) , F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo ((...)) di cui fa parte l'ispettorato. ((2)) 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonch&egrave; canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; ((c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 , e successive modificazioni;)) ((d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , e successive modificazioni;)) ((e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici: 1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008 , di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali; 3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;)) ((f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni: 1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 , relativo alle macchine; 2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 , e successive modificazioni, relativo agli ascensori; 3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 , e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 , in materia di apparecchi a gas; 6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 , in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;)) ((g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonch&egrave; tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all' articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ;)) h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivit&agrave;; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonch&egrave; nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonch&egrave; le loro attrezzature a monte; l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidit&agrave; e stabilit&agrave; nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; 2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unit&agrave; mobili "off-shore" nonch&egrave; le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; r) i silenziatori di scarico e di immissione; s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; ((u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 , relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui &egrave; stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 ;)) v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

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Il Decreto Legislativo 93/2000 è il riferimento normativo principale per attrezzature a pressione, marcatura CE, valutazione della conformità e requisiti essenziali di sicurezza. Fabbricanti, importatori e distributori devono consultarlo per comprendere obblighi di progettazione, classificazione per categorie di rischio, procedure di certificazione, intervento di organismi notificati e documentazione tecnica richiesta. La normativa si coordina con direttive europee 97/23/CE e 2014/68/UE, interessando settori industriali, energetici e manifatturieri che utilizzano recipienti pressurizzati, tubazioni e sistemi di sicurezza.

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