Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Legislativo 9/2002 e come modifica il Codice della Strada?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 9/2002 rappresenta un intervento normativo di integrazione e correzione del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), emanato dal Governo sulla base della delega ricevuta dalla legge 85/2001. Il decreto ridefinisce i principi generali della circolazione stradale, ponendo la sicurezza delle persone come finalità primaria dello Stato, sia dal punto di vista sociale che economico. Gli obiettivi concreti includono la riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso un uso razionale del territorio, e l'incremento della fluidità della circolazione. Il decreto introduce l'obbligo per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di elaborare un Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, coordinato con gli indirizzi della Commissione Europea, e prevede che il Governo comunichi annualmente al Parlamento i risultati delle indagini sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione. Inoltre, il decreto enfatizza l'importanza della comunicazione pubblica e della prevenzione, affidando al Ministro il compito di diffondere dati significativi attraverso i moderni sistemi di comunicazione di massa e messaggi educativi rivolti a specifiche categorie di cittadini.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 9/2002
# DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9
## Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 , recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dellepolitiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L' articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 , è il seguente: "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'art 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 2". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni reca: "Nuovo codice della strada ".
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Il Decreto Legislativo 9/2002 è il riferimento normativo per la sicurezza stradale, il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale e la disciplina della circolazione stradale in Italia. Professionisti del settore trasporti, amministrazioni pubbliche e consulenti in materia di mobilità lo consultano per questioni relative a incidenti stradali, fluidità del traffico, sostenibilità ambientale e conformità alle normative comunitarie europee.
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